Nuovi termini di decadenza per accertamento fiscale e riscossione coattiva nei casi di regolarizzazione dell’errore o dell’omissione nel versamento delle imposte

Com'è noto l’omesso o insufficiente pagamento dei tributi puo' essere regolarizzato con il ravvedimento operoso, eseguendo spontaneamente il pagamento dell’importo dovuto, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta.

Inoltre, gli errori o le omissioni relativi alle dichiarazioni dei redditi validamente presentate (comprese quelle presentate con ritardo non superiore a novanta giorni) possono essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dell’anno successivo.

Ebbene, nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore:

  1. i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relativi, rispettivamente, all'attivita' di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle dichiarazioni, concernenti le dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori e delle omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, decorrono dalla presentazione di tali dichiarazioni, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;
  2. i termini di decadenza per l'accertamento decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione;
  3. i termini di decadenza concernenti l'imposta di registro, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni;
  4. i termini di decadenza concernenti le imposte di successione e donazione, decorrono dalla regolarizzazione spontanea degli errori od omissioni.

Quelli appena illustrati sono i contenuti del comma 640, articoli 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14 Gennaio 2015 · Giorgio Valli


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