Cessione crediti acquisiti dagli aventi diritto ad agevolazioni fiscali derivanti da interventi di ristrutturazioni edilizia ed efficientamento energetico dei fabbricati

Per le cessioni perfezionate entro il 31 ottobre 2022, il cessionario può chiedere di fruire del credito d'imposta in 10 rate annuali


DOMANDA

Siamo impresa, abbiamo dei crediti nel cassetto fiscale da sconto in fattura: abbiamo ancora cessioni acquisite nel 2022 in quanto non siamo riusciti a cederli alle banche per blocco attualmente in atto.
LA domanda è: nel 2023, potrò ancora utilizzare questi crediti fermi nel cassetto in compensazione F24 oppure cederli?


RISPOSTA

Assolutamente inutile approfondire la posizione assunta sulla questione dall’Agenzia delle Entrate (AdE) dal momento che il nuovo governo ha preso in carico il problema e sta cercando di risolverlo.
L’articolo 9, comma 4, del decreto 176/2022 cosiddetto “Aiuti Quater” (Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico) dello scorso 18 novembre 2022, ha stabilito che per le cessioni perfezionate entro il 31 ottobre 2022, il cessionario che ha praticato lo sconto in fattura e ha acquisito il credito di imposta, può chiedere di usufruirne in 10 rate annuali di pari importo. Ne discende che il credito può più agevolmente essere oggetto di compensazione con F24 o di cessione ad una banca nei prossimi mesi.
Difatti, anche le banche, di solito successive acquirenti del credito d’imposta acquisito dalle imprese tramite lo sconto in fattura, troverebbero vantaggioso acquistare il credito se possono fruirne in 10 anni (e non in soli 4 come prevedeva la normativa precedentemente in vigore).
D’altra parte, la dilazione dei tempi di utilizzo del credito d’imposta in 10 anni potrebbe comportare l’applicazione di uno sconto maggiore per la banca (al fine di compensare i maggiori interessi di immobilizzo del capitale anticipato) con un importo minore per la cessione del credito riconosciuto al cedente (70% del credito nominale, ad esempio). E questo è il rovescio della medaglia.
Attenzione: l’allungamento dei termini di fruizione a 10 anni deve essere attivato su richiesta del cessionario (con una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate).


22 Novembre 2022 - Giorgio Valli

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