Centrale Rischi (CR) della Banca d’Italia – Appostazione a sofferenza di un prestito non rimborsato » La segnalazione del debitore principale e del fideiussore

Appostazione a sofferenza di un prestito non rimborsato: la segnalazione riguarda il debitore principale e il fideiussore eventuale


DOMANDA

Sono fideiussore di una società che è fallita tre anni dopo la mia uscita dalla compagine sociale per cessione delle mie quote ad altro soggetto: ho in corso contenziosi, in qualità di fideiussore, con le banche che affidavano la società e ad oggi ho avuto già due sentenze di primo grado a mio favore e le altre due sono in arrivo in quanto ci sono Consulenze Tecniche d'Ufficio (CTU) a favore della società per anatocismo degli interessi.


RISPOSTA

Auguri per le successive sentenze di primo grado in arrivo: tuttavia, fino a quando tutte le sentenze - che riguardano l'annullamento dei contratti di prestito erogati a favore della società fallita (debitrice principale) e/o l'annullamento dei contratti fideiussori in base ai quali lei si è fatto garante a favore dei creditori che hanno erogato prestiti alla debitrice principale - non saranno passate in giudicato, lei rimarrà segnalato come fideiussore di uno o più crediti in sofferenza presso la Centrale Rischi (CR) della Banca d'Italia e come tale, non potrà accedere ai benefici previsti dal decreto 23/2020 (cosiddetto decreto Liquidità) che esclude la possibilità di accesso al Fondo Centrale di Garanzia per la PMI qualora il richiedente sia titolare di posizioni classificate come deteriorate ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 575/2013.


28 Settembre 2021

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