Cartelle esattoriali relative a debiti di importo inferiore a mille euro risalenti ad anni precedenti al 2015 non automaticamente annullate come da legge


Alla rottamazione dei debiti esattoriali di importo inferiore a mille euro affidati ad AdER fino al 31/12/2015 potrebbero non aver aderito gli enti locali





Mi sono state notificate due cartelle esattoriali, una di 288 euro per una TARI del 2013 e una di 488 per un bollo auro del 2015: a prescindere che in quella casa non ci abito più dal 2000 e quindi non capisco, a prescindere che il bollo auto 2015 per una FIAT Punto mi sembra esagerato, non c’era stato lo stralcio d’ufficio delle cartelle fino a 1000 euro dal 2000 al 2015? Se si come mi devo comportare?

L’articolo 1, commi 222-230, della Legge 197/2022 prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a 1000 euro.

L’importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

La norma stabilisce che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali (Comuni e Regioni, ad esempio), dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali l’annullamento automatico riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti.

La Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali (Comuni e Regioni, ad esempio), dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare il cosiddetto annullamento parziale e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.

Quindi, il Comune dove è stata residente fino al 2020 (competente per la TARI) e la Regione a cui era dovuto il Bollo Auto 2015, potrebbero non aver aderito alla rottamazione automatica dei carichi fino a mille euro e che, comunque, anche se avessero aderito, si tratterebbe di un annullamento parziale, dal momento che la rottamazione sarebbe riferita esclusivamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del DPR 602/1973), mentre non riguarderebbe le somme dovute a titolo di capitale, rimborso spese per procedure esecutive, diritti di notifica.

Ma c’è un ulteriore aspetto da prendere in considerazione: quando il soggetto obbligato non adempie al versamento di un tributo (come la TARI o la Tassa automobilistica), l’ente creditore iscrive a ruolo il debito, ovvero inserisce il debitore in una lista di cittadini inadempienti. Successivamente l’ente creditore tenta di convincere il debitore con avvisi e solleciti (con le buone, diciamo) a pagare il dovuto, gravando ulteriormente il debito originario con sanzioni di omesso versamento ed interessi di ritardato pagamento. Una volta che il creditore si convince che non c’è nulla da fare e che il debitore inadempiente non è disposto a sentire ragioni, allora, se cliente del Concessionario nazionale, rende esecutivo il ruolo e passa la lista dei cattivi debitori all’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia) affinché proceda, quando possibile, con la riscossione coattiva, ovvero con pignoramenti, espropriazioni fermi amministrativi ed ipoteche, dopo aver emesso e notificato al debitore una cartella esattoriale, cioè il titolo esecutivo. Tutto questo bla, bla, bla semplicemente per dire che dal momento in cui il soggetto obbligato non adempie al proprio dovere pagando alla scadenza la TARI o il Bollo auto – al momento in cui AdER notifica la cartella esattoriale – possono passare anni e che, per rientrare in una sanatoria, quello che conta non è l’anno in cui non viene rispettata la scadenza evadendo il tributo, ma l’anno in cui l’ente affida ad AdER l’incarico di escutere coattivamente il debitore inadempiente (data di esecutività del ruolo, informazione che viene sempre riportata nella cartella esattoriale).

Insomma, nella fattispecie, i debiti relativi a TARI e bollo auto potrebbero entrambi essere stati affidati ad AdER ben oltre il 31 dicembre del 2015.

In ogni caso, anche se il cittadino obbligato non è più residente in un appartamento ubicato nel Comune creditore dal 2000, ciò non esime il cittadino stesso al pagamento della TARI negli anni precedenti per i quali non è intervenuta decadenza o prescrizione. E, se non bastasse, bisognerà anche ricordare che quando si occupa un appartamento bisogna, per legge, presentare al Comune una dichiarazione di inizio occupazione, così come, quando si lascia l’appartamento, va presentata la dichiarazione di fine occupazione. Non ottemperando, si rischiano ulteriori sanzioni e conseguenti notifiche di titoli esecutivi (ingiunzione fiscale o cartella esattoriale).

Il bollo auto del 2015 è sicuramente esagerato: su questo il debitore inadempiente perfettamente ragione. Infatti, pagando il bollo auto dopo anni (8 nella fattispecie) dalla sua naturale scadenza, alla tassa vera e propria si sommano interessi legali fino all’affidamento per la riscossione coattiva, nonché sanzioni amministrative per il tentativo di evasione non andato a buon fine.

Concludendo, al debitore inadempiente che percepisce pensione o stipendio e/o che è titolare di un conto corrente non in rosso e che non desidera andare incontro ad azioni esecutive, che, ancora, possiede un veicolo sul quale non desidera venga disposto un fermo amministrativo, conviene pagare o chiedere la rateizzazione del debito complessivamente accumulato.

12 Maggio 2023 · Paolo Rastelli


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