il 26 maggio 2016 mi è stata notificata una cartella esattoriale per sanzioni amministrative: Da allora nient'altro, fino a ieri 8 luglio 2022, quando mi è stata notificata intimazione di pagamento. Chiedo: non avendo l'ente di riscossione fatto nulla nei 5 anni successivi alla notifica della cartella, non è in ritardo ora a notificare l'intimazione di pagamento? Il credito è prescritto o nel conteggio dei termini ci devo considerare anche la sospensione Covid? ...
L'articolo 27, comma 1, della legge 689/1981 stabilisce che decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'esattore per la riscossione. Ora, l'articolo 25, lettera c, del dpr 602/1973 specifica che Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio. Poichè più di tre anni fa mi è stato ingiunto, dalla Direzione Provinciale del Lavoro, territorialmente competente, il pagamento della somma di circa cinquemila euro a titolo di sanzione amministrativa per il mancato adempimento all'obbligo di comunicare alla sezione circoscrizionale per l'impiego il nominativo dei ...
Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irrevocabilità del credito, ma non anche la cosiddetta conversione del termine di prescrizione breve, eventualmente previsto, in quello ordinario decennale. Tale principio si applica con riguardo a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'articolo ...