Cartella esattoriale per multa notificata al vecchio indirizzo dopo cambio di residenza





Cambio residenza, cartella esattoriale per multa – opposizione, opposizione all'esecuzione ex articolo 615 codice procedura civile





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Premetto che, ho acquistato casa nel Comune X nel luglio 2011, ho richiesto il cambio di residenza in comune ai primi di agosto 2011 e a fine settembre 2011 ho preso una multa nel Comune X per eccesso di velocità.

Questa multa mi è stata notificata per anni di fila al mio vecchio indirizzo (casa in affitto in altro Comune) senza che io sapessi mai nulla.

Equitalia, nel dicembre 2014, ha invitato al mio attuale indirizzo una bella cartella esattoriale maggiorata del doppio rispetto alla multa originale.

Ho già provato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a spiegare la situazione al capo dei vigili nel gennaio 2015. Senza finora aver ricevuto alcuna risposta.

Infine ieri mi è stato ancora recapitato a casa una nuova notifica del mancato pagamento con dovuta mora. Vorrei sapere cosa potrei fare, visto che ritengo non sia un mio errore non aver ricevuto tali notifiche della multa e non credo corretto dover pagare per un loro errore di mancato recapito. Io penso sia giusto pagare l’importo della multa di €79 euro ma del resto non mi ritengo colpevole.

Sono andata a recuperare tutti documenti necessari, tra l’altro la copia della notifica al mio errato indirizzo, mi è stata data al prezzo di €18,00 a foglio.

Ai fini della notifica degli atti, le variazioni di indirizzo producono effetto dopo trenta giorni e pertanto la notifica perfezionata al vecchio indirizzo è valida solo se effettuata entro il trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione. In pratica, le variazioni di indirizzo, ai fini delle notifiche, hanno effetto a partire dal trentesimo giorno successivo a quello dell’intervenuta variazione anagrafica.

Se il verbale di accertamento dell’infrazione le è stato notificato al vecchio indirizzo decorsi i 30 giorni dalla data in cui, all’anagrafe, è stata registrata la variazione (attenzione: data di registrazione della variazione anagrafica e non data di presentazione dell’istanza di variazione), lei potrà proporre ricorso all’esecuzione ex articolo 615 del codice di procedura civile per omessa notifica dell’atto presupposto (il verbale di accertamento).

L’opposizione all’esecuzione, innanzi al giudice di pace, non ha termine e, quindi, non deve essere necessariamente proposta entro 60 giorni dalla corretta notifica della cartella esattoriale (anche se sarebbe stato preferibile agire per tempo) e richiede, obbligatoriamente, l’assistenza di un avvocato.

Insomma, non essendo stato il verbale di accertamento notificato all’indirizzo del destinatario, quest’ultimo non è entrato a conoscenza dell’atto presupposto all’intero procedimento di esecuzione, procedimento che inizia con la cartella esattoriale (titolo esecutivo) e si estende successivamente agli eventuali provvedimenti cautelari ed esecutivi conseguenti (fermo amministrativo, iscrizione ipotecaria immobiliare, pignoramento).

Il procedimento esecutivo è pertanto, nella sua interezza, viziato da nullità insanabile e potrebbe essere anche impugnato, per esempio, in occasione di un provvedimento (fermo amministrativo, iscrizione ipotecaria immobiliare, pignoramento) successivamente notificato all’ignaro trasgressore.

Ma, ribadisco, tutto gira intorno alla verifica della data in cui è stata effettivamente registrata al Comune X l’immigrazione anagrafica.

STOPPISH

23 Ottobre 2015 · Giuseppe Pennuto

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