Cartella esattoriale alla precedente residenza












Vorrei un vostro parere su di una intimazione di pagamento per una cartella esattoriale emessa al precedente indirizzo; vi spiego meglio, il giorno 09-06-2009 viene recapitata alla mia vecchia residenza una cartella esattoriale per imposte sul reddito relative all’anno 2003, sono andato all’agenzia delle entrate per avere delucidazioni in merito e mi è stato comunicato che il postino aveva messo l’avviso nella posta (il mio cognome non c’era) e che avrei dovuto avvertire l’agenzia delle entrate del cambio di residenza. Adesso ad agosto mi arriva questa intimazione di pagamento con un aumento da 700,00 euro a 2300,00 circa e che devo pagare (secondo loro in qualsiasi caso) posso fare ricorso per mancata notifica?

Le variazioni di indirizzo producono effetto dopo trenta giorni e pertanto, dopo la data suddetta, le notifiche effettuate al vecchio indirizzo sono valide se effettuate entro il trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione.

Infatti, il decreto legge 223/06 (convertito nella legge 248/06) all’articolo 37, comma 27, prevede che le variazioni di indirizzo, ai fini delle notifiche, hanno effetto a partire dal trentesimo giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell’ufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dall’articolo 36. Se la comunicazione è stata omessa la notifica è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall’ultima dichiarazione annuale.

In base a questa norma può valutare l’opportunità di un ricorso che eccepisca il vizio di notifica di un atto della cui esistenza è venuto a conoscenza solo adesso con la comunicazione di intimazione al pagamento.

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10 Ottobre 2011 · Giorgio Valli