La prova della notifica, a mezzo posta, di una cartella esattoriale di Equitalia, non può pervenire dall'Anagrafe Tributaria. Gli atti tributari devono essere comunicati al contribuente nelle forme della notifica degli atti giudiziari. Di conseguenza, nel caso di notifica a mezzo posta, la prova dell'effettiva ricezione dell'atto è data dall'avviso di ricevimento. Tanto consente di escludere la possibilità di attestare l'avvenuta notifica con documenti che possano ritenersi “equipollenti” all'avviso di ricevimento. In particolare, deve escludersi che la “prova legale” della ricezione dell'atto notificato possa essere fornita tramite i dati attinti dai registri o archivi informatici dell'Amministrazione finanziaria, quali l'Anagrafe tributaria. Ad analoga conclusione deve pervenirsi per l'attestazione rilasciata dall'ufficio postale in caso di smarrimento dell'avviso di ricevimento: l'attestazione non può evidentemente surrogare la forma tipica richiesta dalla legge (avviso di ricevimento). Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 23213/14. Da ciò che si evince dalla pronuncia ...
Notifica diretta della cartella esattoriale via posta - Ancora un sì per Equitalia [leggi tutto]
La legge (articolo 26 dpr 602/73) prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario della riscossione (Equitalia) ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella di competenza esclusiva di ufficiali giudiziari, messi comunali e ufficiali della riscossione. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella. Il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notifica o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notifica prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. Quelli appena riportati sono i concetti ribaditi nella sentenza 21558/15 dai giudici della Corte di cassazione in merito alla notifica postale ...
Ho ricevuto una cartella esattoriale di Equitalia la quale raggruppa tre altre cartelle, due delle quali richiedono di pagare la parte rimanente della rateizzazione richiesta nel 2008, l'ultima invece fa riferimento ad una cartella nuova notificata a loro dire nel 2009. Posso richiedere la rateizzazione di tutto o parte dell'importo della cartella appena arrivata? Non ho più ricevuto alcuna comunicazione da equitalia in questi 8 anni. ...