Cartella esattoriale di equitalia notificata a mezzo posta » L’Anagrafe Tributaria non prova il recapito

La prova della notifica, a mezzo posta, di una cartella esattoriale di Equitalia, non può pervenire dall'Anagrafe Tributaria.

Gli atti tributari devono essere comunicati al contribuente nelle forme della notifica degli atti giudiziari.

Di conseguenza, nel caso di notifica a mezzo posta, la prova dell'effettiva ricezione dell’atto è data dall'avviso di ricevimento. Tanto consente di escludere la possibilità di attestare l’avvenuta notifica con documenti che possano ritenersi “equipollenti” all'avviso di ricevimento.

In particolare, deve escludersi che la “prova legale” della ricezione dell’atto notificato possa essere fornita tramite i dati attinti dai registri o archivi informatici dell’Amministrazione finanziaria, quali l’Anagrafe tributaria.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi per l’attestazione rilasciata dall'ufficio postale in caso di smarrimento dell’avviso di ricevimento: l’attestazione non può evidentemente surrogare la forma tipica richiesta dalla legge (avviso di ricevimento).

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 23213/14.

Da ciò che si evince dalla pronuncia in esame, l'Anagrafe Tributaria, ovvero lo strumento dell'Agenzia delle Entrate per controllare tutte le ricchezze e le movimentazioni dei contribuenti, non può essere utilizzata per dare prova dell’avvenuto ricevimento della cartella esattoriale di Equitalia.

A parere degli Ermellini, infatti, i dati immagazzinati nel database dell'anagrafe, che vengono scritti nei computer dagli stessi dipendenti del fisco, non hanno fede privilegiata come, invece, potrebbe essere la ricevuta della raccomanda a/r consegnata dal postino.

Come già accennato in diversi articoli nel nostro blog, l’anagrafe tributaria raccoglie e ordina, su scala nazionale, i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell’amministrazione finanziaria e dai relativi accertamenti dei contribuenti.

Inoltre, in questo archivio sono contenuti i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari, come ad esempio, le movimentazioni sui conti correnti, i relativi saldi conto, veicoli ed immobili intestati ai contribuenti, spese di rilevante importo, ecc.

Secondo quanto dispoto dalla Suprema Corte, però, si tratta di dati che servono esclusivamente per le verifiche e gli accertamenti fiscali.

Al contrario, gli stessi non possono avere la funzione di fede privilegiata nella consegna di una cartella esattoriale, proprio perché sono ricostruzioni fatte dall'amministrazione.

Dunque, in parole povere, i dati inseriti nell'archivio informatico dell’anagrafe tributaria non forniscono una prova documentale e, quindi, non valgono contro il contribuente costringendo quest’ultimo, altrimenti, ad una impossibile prova contraria.

3 Novembre 2014 · Gennaro Andele




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