Vivo in una casa di mia proprietà con i miei due figli (entrambi minorenni). Il padre dei bambini, con cui non mai stata legata in matrimonio, vive altrove e mensilmente mi corrisponde un assegno di mantenimento per i figli. A breve sarà necessario sostenere delle onerose spese condominiali straordinarie per lavori di manutenzione al fabbricato. Il padre dei miei figli è tenuto ad accollarsi una parte di queste spese in quanto nell'appartamento vivono anche i suoi figli che lui ha l'obbligo di legge di mantenere? ...
Le spese straordinarie sostenute dall'ex coniuge affidatario dei figli per il loro mantenimento non possono essere liquidate a forfait e neppure inserite nell'assegno di mantenimento. Le spese straordinarie, ovvero le spese mediche, scolastiche e tutte quelle che non rientrano nella normale vita quotidiana non possono essere calcolate anticipatamente e inserite nell'assegno di mantenimento. Questo perché l'ex coniuge, il quale corrisponde già l'assegno, deve partecipare anche a tutte le spese necessarie per il mantenimento dei figli. Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 18869/14. Nel chiarire la questione, la Suprema Corte ha tenuto a puntualizzare, innanzitutto, la nozione di spese straordinarie, stabilendo che devono essere ricomprese quelle che, per rilevanza, imprevedibilità, e imponderabilità sono escluse dall'ordinario regime di vita dei figli. Pertanto, a parere degli Ermellini, la loro inclusione a forfait nell'ammontare dell'assegno può essere in contrasto con il principio di proporzionalità e con quello dell'adeguatezza del mantenimento: inoltre, ...
L'affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori è un istituto che, in quanto fondato sull'esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l'obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza. L'assegno disposto in favore del genitore presso il quale la prole è prevalentemente collocata, si rivela quantomeno opportuna, se non necessaria, quando, l'affidamento condiviso preveda un collocamento prevalente presso uno dei genitori: assegno da porsi a carico del genitore non collocatario. Inoltre, il genitore collocatario, essendo più ampio il tempo di permanenza presso di lui, avrà necessità di gestire, almeno in parte, il contributo al mantenimento da parte dell'altro genitore, dovendo provvedere in misura più ampia alle spese correnti e all'acquisto di beni durevoli che non attengono necessariamente alle spese straordinarie (indumenti, libri, ...