Bonus sociale bollette – Dal primo gennaio 2021 l’accesso al beneficio avverrà automaticamente


Bonus energia





Vorrei ottenere, dato che ne ho requisiti, il bonus sociale sulle bollette per pagare di meno la fatturazione energetica: il problema che la trafila burocratica da fare ogni volta è estenuante e quindi rinuncio.

Possibile che non possa essere fatto automaticamente?

L’ultimo decreto fiscale che ha previsto una nuova modalità di funzionamento per il bonus sociale: lo sconto nella bolletta di luce, gas e acqua previsto per le famiglie in condizioni di disagio economico e fisico e per i nuclei familiari numerosi sarà automatico a partire dal 1 Gennaio 2021.

Ma come funzionerà l’erogazione?

In vista del passaggio al nuovo meccanismo, l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente ha appena pubblicato un documento di consultazione con i suoi orientamenti su come assicurare l’automatismo dello sconto in bolletta. La consultazione si chiuderà il 9 luglio.

Ecco le proposte dell’Arera sui principali nodi da sciogliere.

Il primo aspetto riguarda l’individuazione dei nuclei familiari da agevolare. Attualmente, spiega l’Autorità presieduta da Stefano Besseghini nel documento, il riconoscimento avviene incrociando le informazioni fornite dal cittadino con la richiesta del bonus e quelle a disposizione dei Comuni, delle singole imprese di distribuzione e dei venditori di energia elettrica e di gas, e, per il bonus sociale idrico, dei gestori del servizio.

Per assicurare l’erogazione, sarà quindi necessario verificare, come accade anche oggi, la condizione di vulnerabilità economica del nucleo familiare misurata dall’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee), il cui valore deve risultare entro una certa soglia (8.265 euro per tutti i tre bonus; 20mila euro per le famiglie con oltre 4 figli a carico).

In alternativa, la famiglia deve risultare titolare di reddito o pensione di cittadinanza o, limitatamente al bonus elettrico, di carta acquisti.

Per individuare i potenziali beneficiari, l’Autorità suggerisce quindi che sia l’Inps, in base alle informazioni fornite dai cittadini tramite le dichiarazioni sostitutive uniche (Dsu) al fine del rilascio dell’Isee. Partendo da questo, l’Inps invierà periodicamente al gestore del Sistema Infomativo Integrato, la banca dati delle anagrafiche e dei dati di consumo dei clienti energetici realizzata e gestita dall’Acquirente Unico, l’elenco dei nuclei familiari agevolabili in base alle dichiarazioni presentate.

Quanto all’individuazione della fornitura da ammettere al beneficio, spetterà al gestore del Sii (Sistema informativo integrato) occuparsi di questo tassello e assicurarsi che siano presenti le condizioni di ammissibilità rispetto a una casistica molto ampia che l’Autorità passa in rassegna nel documento.

Un altro nodo riguarda poi la verifica delle condizioni per l’ammissione allo sconto in bolletta.

Nel nuovo sistema, spiega l’Arera, sarà l’Inps a dover verificare il possesso dei requisiti soggettivi per accedere al bonus sociale ai fini del successivo invio al gestore del Sii del flusso informativo sui nuclei agevolabili. La verifica sul lato della fornitura, invece, sarà in capo al gestore del Sii per i bonus energetici, mentre rimarrano di competenza del gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente per il bonus sociale idrico. La normativa attuale stabilisce poi che per ogni nucleo familiare sia riconosciuto un solo bonus per tipologia.

Ora la verifica di questo aspetto ricade sul sistema SGAte (il sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche). Nel nuovo sistema, l’Arera propone due strade: verifica affidata al gestore del Sii per i bonus energetici e ai gestori del servizio idrico integrato per il bonus idrico o, in alternativa, controllo totalmente affidato al primo con i gestori del servizio idrico, però, chiamati a fornire un aggiornamento costante e quasi in tempo reale dei nuclei agevolabili.

Come accade già oggi, è necessario definire l’entità del bonus ed erogazione. Attualmente l’ammontare dello sconto in bolletta è parametrato alla numerosità della famiglia anagrafica, ma per il bonus gas occorrono anche altre informazioni (come, per esempio, la zona climatica in cui è localizzato il contatore).

Il numero di componenti della famiglia anagrafica, poi, può non coincidere con quello della famiglia ammessa al beneficio in quanto quest’ultimo può anche includere membri non conviventi. Nel sistema ora in funzione, la numerosità della famiglia è indicata dallo stesso beneficiario nella richiesta del bonus. Per il futuro assetto, potrebbero esserci due strade, suggerisce l’Arera: 1) richiedere un’integrazione del modello di Dsu che includa anche questo dato; 2) modificare le regole di quantificazione dei bonus attualmente in vigore applicandole al numero dei componenti del nucleo agevolato.

In questo modo, il bonus elettrico ha un valore economico differenziato per le famiglie di 1-2 componenti, per quelle di 3-4 membri e per le famiglie con oltre 4 componenti; il bonus gas assume valori diversi (tra l’altro) per le famiglie fino a/oltre 4 me

mbri.

17 Luglio 2020 · Giovanni Napoletano


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