Bonus asilo nido nel 2023


Il Bonus asilo nido, essendo strutturale, è da considerarsi confermato anche per l’anno 2023.





Vorrei sapere cosa e se cambierà la modalità di richiesta e tutto ciò che concerne il bonus asilo nido per l’anno prossimo, il 2023.

Avete chiarimenti?

Prima dell’avvento dell’Assegno unico universale il legislatore aveva già in animo di introdurre una serie di prestazioni economiche a sostegno del reddito delle famiglie con figli: tra gli istituti previsti figura un contributo per il pagamento delle rette di frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati ovvero per forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

La prestazione, disciplinata dall’articolo 1, comma 355 della Legge 11 dicembre 2016 numero 232, si concretizzava inizialmente in un contributo massimo di 1.000 euro per i figli nati dal 1° gennaio 2016.

Successivamente, l’articolo 1, comma 343, Legge 27 dicembre 2019 numero 160 ha elevato l’importo del bonus sino ad un massimo di 3 mila euro, sulla base dell’Isee minorenni in corso di validità.

La misura in questione, detta anche “Bonus asilo nido”, essendo strutturale, è da considerarsi, salvo modifiche normative, confermata anche per l’anno 2023. Per la piena operatività del contributo anche nel corso del prossimo anno si attendono comunque le indicazioni Inps in merito a scadenze e modalità di presentazione delle domande.

Nel frattempo, analizziamo in dettaglio cos’è e come funzionerà il Bonus asilo nido 2023.

La domanda per il contributo economico può essere presentata dal genitore per:

  • Pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati (cosiddetto “Bonus nido” o “Contributo asilo nido”);
  • Utilizzo di forme di supporto presso la propria abitazione a favore di bambini, al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche (cosiddetto “Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione”).

A decorrere dal 2020, l’importo massimo spettante al genitore richiedente è parametrato in base all’Isee minorenni, in corso di validità, riferito al minore per cui è richiesta la prestazione.

In presenza di un Isee minorenni fino a 25 mila euro, il budget annuo ammonta a 3 mila euro per un importo mensile non superiore a 272,73 euro per undici mensilità. In caso di pagamento di dieci mensilità a 272,73 euro l’undicesima sarà pari a 272,70 euro in modo da non superare il tetto annuo di 3 mila euro per minore.

Previsto un budget annuo di 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile per undici mensilità pari ad euro 227,27) in presenza di un Isee minorenni da 25.001 a 40 mila euro. Per quanto riguarda il pagamento in dieci mensilità dell’importo massimo di 227,27 euro vale la precisazione del paragrafo precedente: l’undicesima mensilità sarà erogata per una somma non superiore a 227,20 euro in modo tale da non eccedere il tetto annuo di 2.500 euro per minore.

In presenza di un Isee minorenni pari o superiore a 40.001 euro il budget annuo per il bonus nido ammonta a 1.500 euro, per una somma mensile non eccedente i 136,37 per undici mensilità.

L’erogazione della somma massima (136,37 euro) per dieci mensilità comporterà il pagamento dell’undicesima rata in misura pari a 136,30 euro così da raggiungere il tetto di 1.500 euro annui.

Come ricorda l’Inps sul proprio portale, in assenza “dell’indicatore valido o qualora il bonus sia richiesto dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minorenne” verrà conteggiata la rata spettante in misura non superiore a 1.500 euro annui (136,37 euro mensili).

Fermo restando, comunque, che “qualora dovesse essere successivamente presentato un ISEE minorenni valido, a partire da tale data, verrà corrisposto l’importo maggiorato fino a un massimo di 3.000 euro annui, sussistendone i requisiti”.

Il contributo mensile erogato dall’Inps non può in ogni caso eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

Il bonus nido non è cumulabile (a prescindere dalle mensilità percepite) con la detrazione prevista dall’articolo 1, comma 335, Legge numero 266/2005 (successivamente prorogata dall’articolo 2, comma 6, Legge numero 203/2008) riguardante le spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati (comprese le cosiddette “sezioni primavera” e i servizi a domicilio forniti nella provincia di Bolzano ai sensi della Legge provinciale numero 8/1996).

La detrazione si calcola in misura pari al 19% della spesa sostenuta, non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato negli asili. Di conseguenza, la detrazione massima è di 120 euro per ogni figlio.

La misura dev’essere divisa fra i genitori in base al costo sostenuto, annotando sul documento di spesa la ripartizione, se diversa dal 50% ciascuno. In presenza di più figli la percentuale va applicata nella stessa misura per tutti i figli.

Per quanto riguarda la documentazione, la spesa può essere dimostrata da:

  • Ricevuta;
  • Fattura quietanzata;
  • Bollettino bancario o postale;
  • Per i nidi aziendali, attestazione del datore di lavoro o della struttura stessa, circa l’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga.

La documentazione di avvenuto pagamento dovrà indicare:

  • La denominazione e la partita Iva dell’asilo nido;
  • Il codice fiscale del minore;
  • Il mese di riferimento;
  • Gli estremi del pagamento o la quietanza di pagamento;
  • Il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.

Il bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione viene erogato dall’Inps a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, convivente con il bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti, per l’intero anno di riferimento, l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.

A decorrere dal 2020, l’importo della prestazione erogata, come nel caso del bonus nido, varia in base all’Isee minorenni riferito al bambino per cui è richiesta la prestazione, secondo le seguenti fasce:

  • Isee minorenni fino a 25 mila euro, importo erogabile 3 mila euro;
  • Isee minorenni da 25.001 a 40 mila euro, importo erogabile 2.500 euro;
  • Isee minorenni da 40.001 euro, importo erogabile 1.500 euro.

Nel caso in cui non sia presente un Isee minorenni in corso di validità, la somma assegnata sarà pari a 1.500 euro. Da ultimo, sarà preso a riferimento l’Isee minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente quello di presentazione della domanda.

Il bonus, tanto per l’asilo nido quanto per le forme di supporto presso la propria abitazione, può essere erogato nei limiti delle risorse disponibili (per il 2022 pari a 553,80 milioni di euro), secondo l’ordine di presentazione della domanda online.

L’Inps provvede alla liquidazione delle somme con le modalità indicate dal richiedente nella domanda, tra cui:

  • Bonifico domiciliato;
  • Accredito su conto corrente bancario o postale;
  • Libretto postale o carta prepagata con Iban;
  • Conto corrente estero Area SEPA.

La domanda di bonus può essere trasmessa dal genitore di un minore nato o adottato, in possesso dei seguenti requisiti:

  • Cittadinanza italiana;
  • Cittadinanza Ue;
  • Permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;
  • Carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea;
  • Carta di soggiorno permanente per familiari non aventi la cittadinanza dell’Unione europea;
  • Status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
  • Residenza in Italia;
  • Relativamente al bonus nido, il genitore richiedente deve essere colui che sostiene il pagamento della retta;

Per quanto riguarda il contributo per forme di assistenza domiciliare, il richiedente deve avere la stessa residenza del figlio.

Tutti i requisiti sopra citati devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Le istruzioni per la presentazione delle domande vengono rese disponibili, di anno in anno, con un’apposita circolare Inps.

Per l’anno corrente la richiesta di bonus può essere presentata entro la mezzanotte del 31 dicembre 2022. Per il 2023 si attendono istruzioni ufficiali da parte dell’Istituto.

La richiesta di bonus è trasmessa collegandosi al portale “inps.it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Bonus asilo nido e forme di supporto presso la propria abitazione”, in possesso delle credenziali Spid, Cie o Cns.

In alternativa, è possibile rivolgersi agli enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli, sarà necessario presentare una domanda per ognuno di essi.
Bonus nido

Il genitore che inoltra la domanda per il bonus nido dev’essere colui che sostiene il pagamento della retta.
In sede di trasmissione dell’istanza, l’interessato dovrà precisare:

  • Se l’asilo nido frequentato dal minore sia pubblico o privato autorizzato e indicare, in tal caso, oltre alla denominazione e al codice fiscale della struttura, anche gli estremi del provvedimento autorizzativo;
  • Le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2022, per le quali intende ottenere il beneficio (nel caso in cui si intenda richiedere il bonus per mesi ulteriori rispetto a quelli già indicati, anche se per lo stesso minore, sarà necessario presentare una nuova domanda).

Alla presentazione della domanda, l’utente dovrà allegare la documentazione comprovante il pagamento della retta relativa ad almeno un mese di frequenza per cui si richiede il beneficio oppure, per le strutture che prevedono il pagamento delle rette posticipato rispetto al periodo di frequenza, la documentazione da cui risulti l’iscrizione o comunque l’avvenuto inserimento in graduatoria del bambino.

L’utente potrà altresì autocertificare l’importo della fattura che dovrà essere congruo rispetto alla documentazione di spesa allegata.

Conclusa la fase di allegazione contestuale e inserite tutte le informazioni richieste, la domanda sarà protocollata ai fini dell’impegno del budget richiesto.

Nell’ipotesi in cui si intenda accedere al bonus per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione, il genitore richiedente dovrà allegare, all’atto della domanda, un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta.

Nel documento il professionista dovrà dichiarare, per l’intero anno di riferimento, l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.

In queste circostanze, l’Inps eroga il bonus in un’unica soluzione.

29 Dicembre 2022 · Andrea Ricciardi


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