DOMANDA
La casa di mio padre (dove io sono cresciuta) è stata messa all’asta circa 5 anni fa, e comprata da un acquirente nel 2020: io da circa 6 anni vivevo a casa di mia nonna insieme a mia madre, visto la separazione dei miei genitori.
Un anno fa mio padre muore, e contatto il ragazzo che aveva acquistato la casa in cui ero cresciuta (che l’aveva comprata all’asta, ed era intestata a mio padre). Arriviamo ad un accordo, e acquisto io la casa. Il ragazzo non aveva mai fatto le volture delle utenze visto che non aveva ancora iniziato i lavori e non era mai andato ad abitare in essa. Oggi mi sono recata a fare l’allacciamento dell’acqua, e mi hanno detto che dovranno fare dei controlli visto che il primo proprietario (mio padre) aveva lasciato degli insoluti. È possibile che io adesso devo accollarmi tutte le spese di bollette almeno almeno di 6 anni fa solo perché sono la figlia di un debitore? Preciso che l’eredità è stata rinunciata, ma che la residenza l’ho sempre tenuta a casa di mio padre, anche se lo stato famiglia era separato e lui aveva la residenza in un’altra abitazione.
RISPOSTA
Se la figlia ha rinunciato all’eredità non ha alcun obbligo rispetto alle morosità del genitore defunto per l’omesso pagamento delle forniture d’acqua: tuttavia non si potrà volturare il contratto di fornitura, ma si dovrà optare per il subentro.
In pratica bisogna prestare la dovuta attenzione alla richiesta di modifica dell’intestazione contrattuale: non si potrà optare per la modifica dell’intestazione del contratto di fornitura acqua in qualità di erede (voltura) o di familiare convivente con il genitore poi defunto (voltura umana) – perché, sebbene figlia e genitore fossero conviventi di fatto, essi avevano, comunque, residenze anagrafiche diverse – ma si dovrà subentrare nel contratto di fornitura (o, al limite, occorrerà rivolgersi ad un altro fornitore per un nuovo contratto).
A differenza della voltura il subentro richiede qualche spicciolo in più in termini di costo dell’operazione, per le necessarie attività di lettura dei consumi e di chiusura del contatore e per le successiva attività di riattivazione della fornitura, e, quindi, tempi mediamente più lunghi per poter disporre dell’acqua in casa. Il vantaggio è che non così l’intestatario del contratto non sarà obbligato a corrispondere eventuali morosità del genitore.
1 Luglio 2023 - Giovanni Napoletano
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