Beni menzionati nel testamento ma di cui non è stato espressamente disposto – A chi devono essere assegnati?

Eredità e successione, selezione - eredità e successione












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Mio padre ha lasciato testamento nel quale ha disposto l’assegnazione di metà di un immobile al soggetto che l’avrebbe costantemente assistito dal momento della redazione del documento olografo (avvenuta circa tre anni fa) fino al momento della morte (avvenuta il mese scorso), lasciando, tuttavia, in bianco le generalità del beneficiario. Probabilmente intendeva precisare successivamente i connotati della persona a cui destinare metà dell’appartamento: ma non ha avuto il tempo o la volontà di farlo.

A chi andrà assegnata la metà dell’appartamento, anche considerando che nel tempo, da tre anni a questa parte, diverse sono state le persone che si sono impegnate ad assistere mio padre prima della sua dipartita?

Quando ci sia stata disposizione testamentaria a favore di soggetti determinati dallo stesso testatore non solo nel caso in cui la disposizione sia stata dettata a vantaggio di soggetti nominativamente indicati, ma anche nel caso in cui i beneficiari siano immediatamente e individualmente determinabili in base a precise indicazioni fornite dallo stesso testatore, la menzione della persona onorata dalla disposizione testamentaria fatta dal testatore in modo impreciso o incompleto non rende nulla la disposizione, sempre che dal contesto del testamento o altrimenti, sia possibile determinare la persona che il testatore ha voluto beneficiare (Cassazione 810/1992; e 1458/1967).

Ciò che è decisivo per ritenere che una disposizione sia a favore di soggetti determinati specificamente è il contenuto obiettivo della disposizione e la concretezza e univocità dei dati di identificazione da essa desumibili; e non si può attribuire rilevanza alla eventuale genericità ed incertezza di quelle che furono, al momento della redazione del testamento, le contingenti previsioni del de cuius, qualora lo stesso testatore, ai fini della determinazione di essi, abbia fatto espresso riferimento alla situazione esistente al momento di apertura della successione (Cassazione 262/1962).

Si conclude, pertanto che, se non risulta in capo al testatore una espressa volontà di distribuire l’intero suo patrimonio, allora i beni di cui lo stesso non abbia disposto esplicitamente devono essere distribuiti secondo le regole della successione legittima, disciplinata dagli articoli 565 del codice civile e seguenti (Cassazione sentenza 17868/2019).

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14 Agosto 2019 · Lilla De Angelis

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