Alcuni anni fa ho contratto un debito con Fiditalia che poi ho pagato solo in parte: circa 7 anni fa ho ricevuto una lettera di decadenza dal beneficio del finanziamento e un anno fa ho inviato una lettera per eccepire l'avvenuta prescrizione degli interessi. Oggi la Fiditalia ha ceduto a Banca Ifis il mio credito per poco più di 15 mila euro, ovvero il capitale erogato più gli interessi (12.000 + 3.000 circa). Vi chiedo: 1) A quanto sarebbe vantaggioso chiudere con la banca Ifis a saldo e stralcio? 2) E' giusto calcolare la prescrizione dal giorno in cui è datata la lettera di decadenza dal finanziamento ricevuta? 3) Ho fatto bene a eccepire la prescrizione degli interessi? 4) Se attendo il decorso di 10 anni cosa devo fare esattamente per liberarmi una volta per tutte di quest'incubo? ...
La nozione di patrimonio ereditario riveste carattere universale, concernendo tutte le posizioni giuridiche facenti capo al de cuius, e si presta quindi a ricomprendere non solo i rapporti attivi ma anche quelli passivi, non potendosi escludere anche l'esistenza di una successione che sia caratterizzata solo dalla esistenza di debiti facenti capo al de cuius. Poiché lo scopo della successione universale è appunto quello di assicurare la trasmissione della generalità dei rapporti giuridici dal de cuius all'erede, la stessa è destinata a verificarsi anche quando la trasmissione si limiti ai soli rapporti passivi, non configurandosi quindi coessenziale al fenomeno successorio il subentro anche nella titolarità di situazioni attive. Pertanto, l'assenza di beni immobili alla data di apertura della successione non esclude la possibilità giuridica di accettare l'eredità: non va confuso, infatti, l'interesse in concreto ad accettare l'eredità da parte del chiamato e la giuridica possibilità di adire l'eredità, ben potendosi, per ...
L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del correntista debitore con conseguente spostamento patrimoniale in favore ...