La prescrizione decennale del diritto di accettare l’eredità decorre dalla data di apertura della successione – Il termine non può essere differito dalla eventuale successiva scoperta di beni che si ignorava facessero parte dell’asse ereditario

La nozione di patrimonio ereditario riveste carattere universale, concernendo tutte le posizioni giuridiche facenti capo al de cuius, e si presta quindi a ricomprendere non solo i rapporti attivi ma anche quelli passivi, non potendosi escludere anche l’esistenza di una successione che sia caratterizzata solo dalla esistenza di debiti facenti capo al de cuius.

Poiché lo scopo della successione universale e’ appunto quello di assicurare la trasmissione della generalita’ dei rapporti giuridici dal de cuius all’erede, la stessa e’ destinata a verificarsi anche quando la trasmissione si limiti ai soli rapporti passivi, non configurandosi quindi coessenziale al fenomeno successorio il subentro anche nella titolarità di situazioni attive.

Pertanto, l’assenza di beni immobili alla data di apertura della successione non esclude la possibilità giuridica di accettare l’eredità: non va confuso, infatti, l'interesse in concreto ad accettare l'eredità da parte del chiamato e la giuridica possibilità di adire l’eredità, ben potendosi, per ipotesi, ammettere che per le ragioni più disparate il chiamato voglia in ogni caso accettare l'eredità passiva, onde far fronte ai debiti del de cuius: si pensi, ad esempio, a ragioni di riconoscenza o alla finalità di conservare immutato il buon nome del de cuius.

Il codice civile specificamente disciplina la prescrizione del diritto di accettare l’eredità, stabilendo che la decorrenza del relativo termine decennale parta sempre dalla data di apertura della successione, coincidente con la morte dell'ereditando, fatte salve le sole ipotesi in cui la chiamata sia sottoposta a condizione sospensiva (occorrendo in tal caso attendere l’avveramento della condizione).

Il termine decennale di prescrizione del diritto di accettare l’eredità decorre unitariamente dal giorno dell’apertura della successione, pure nel caso di successiva scoperta di un testamento del quale non si aveva notizia.

Si tratta di una scelta ragionevole del legislatore, in quanto finalizzata, come in tutte le ipotesi di prescrizione, al perseguimento della certezza delle situazioni giuridiche, e quindi ispirata dall'esigenza di cristallizzare in modo definitivo, dopo un decennio, la regolamentazione dei diritti ereditari tra le diverse categorie di successibili, in maniera da accordare specifica tutela a chi abbia accettato, nel termine di dieci anni, l'eredità devolutagli per legge o per testamento, ed anche a chi, dopo aver accettato nel termine l'eredità legittima, abbia fatto valere un testamento successivamente scoperto, rispetto a colui che, chiamato per testamento e non pure per legge all'eredità, non abbia potuto accettare la stessa nel termine di prescrizione per mancata conoscenza dell'esistenza di tale scheda testamentaria.

Concludendo, va escluso che possa influire sulla decorrenza del termine prescrizionale la mera ignoranza della effettiva consistenza dell'eredità: la successiva scoperta di un testamento non può rimettere in gioco il diritto del chiamato andato in prescrizione per il decorso del termine; ugualmente il sopravvenire di beni che si ignorava facessero parte dell'asse ereditario non consente di differire nel tempo la decorrenza del termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità.

Quelle appena riportate sono, in sintesi, le considerazioni giuridiche con cui è stata articolata la sentenza 4695/2017 della Corte di cassazione.

17 Aprile 2017 · Stefano Iambrenghi


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!