Banca IFIS e credito inesigibile – La prescrizione decennale decorre dalla data di notifica al debitore inadempiente della Decadenza dal Beneficio del Termine (DBT)





La prescrizione decennale decorre dalla data di notifica al debitore inadempiente della Decadenza dal Beneficio del Termine (DBT)





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Un mese fa Vi ho chiesto come procedere su una richiesta ricevuta da IFIS e mi avete detto di chiedere una copia dove venivo dichiarato decaduto dal beneficio del termine del rapporto per una eventuale prescrizione. Ora IFIS mi ha inviato questo:

“la presente in riscontro alla Sua del 07/10 scorso ove chiedeva che Le venisse trasmessa la ricevuta di ritorno della missiva con cui la S.V. veniva dichiarata decaduta dal beneficio del termine dal rapporto nr. 139872.

In merito siamo a dover evidenziare che il documento da Lei richiesto non è presente nel corredo documentale che la cedente ha posto a nostra disposizione, pertanto, non ci è possibile soddisfare la Sua istanza e La invitiamo, qualora lo ritenesse necessario, a rivolgere la Sua richiesta direttamente nei confronti della cedente.

Quanto all’eccezione di prescrizione, tuttavia, non possiamo tacere che la presenza o meno di tale documento non sposta le nostre conclusioni atteso che – pur prendendo in considerazione gli ultimi addebiti sulla linea di credito contabilizzati in estratto conto, già a Sue mani – risulta che sino alla data del 30 aprile 2013 il rapporto era ancora in corso; ne consegue che il dies a quo da cui far decorrere la prescrizione, ossia il momento in cui si chiude il rapporto e sorge il diritto in capo al creditore di esigere l’intero, non può che essere successivo a tale data. Di talché si conferma quanto già ampiamente espresso nella nostra precedente.”

Hanno ” vinto” ?

Probabilmente la discussione a cui ci si riferisce è questa: ebbene, siamo perfettamente d’accordo con quanto riferito da Banca IFIS, ovvero che “il dies a quo da cui far decorrere la prescrizione, ossia il momento in cui si chiude il rapporto e sorge il diritto in capo al creditore di esigere l’intero, non può che essere successivo a tale data”, in altre parole, in epoca successiva al 30 aprile 2013.

Tuttavia, quanto asserito da Banca IFIS merita alcune importanti precisazioni e/o integrazioni: l’articolo 2948 del codice civile stabilisce che si prescrivono in cinque anni gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

Orbene, premesso che per un prestito revolving il rapporto si chiude dopo il mese n decorrente dall’ultima rata di rimborso pagata, essendo n determinato dal rapporto fra l’importo del debito residuo insoddisfatto e l’importo della rata di rimborso pattuita), siamo d’accordo che, a partire dal momento in cui si chiude il rapporto fra creditore e debitore inadempiente, nasca il diritto del creditore, se non esercitato prima, di recuperare gli importi rateali non versati dal debitore inadempiente o versati in modo insufficiente secondo le scadenze concordate con il piano di ammortamento.

Ammesso, quindi, che al 30 aprile 2013 il rapporto fra creditore originario e debitore risultasse ancora aperto, ammesso cioè che partendo dalla data in cui il debitore decise di non pagare la prima rata di rimborso del prestito revolving e decorsi n mesi, con n = importo del debito residuo (comprensivo di penalità ed interessi di mora)/importo della rata di rimborso mensile, si arrivi al 30 aprile 2013, da quel momento decorre, come stabilito dall’articolo 2948 del codice civile, la prescrizione quinquennale del diritto del creditore di esigere il pagamento delle rate non pagate negli ultimi cinque anni a decorrere, a ritroso, dalla data in cui è stata data comunicazione al debitore inadempiente di diffida e messa in mora. Diritto che si prescrive il 30 aprile 2018.

Per questo motivo, l’articolo 40 del Testo Unico Bancario (TUB), al comma 2, prevede che la banca possa invocare, come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

Solo con la comunicazione di risoluzione unilaterale del contratto di prestito (nota anche come comunicazione di Decadenza dal Beneficio del Termine o DBT) il creditore insoddisfatto può sancire la risoluzione contrattuale, la decadenza del beneficio di pagamento rateale e può quindi richiedere, in un unica soluzione, la restituzione del debito residuo, gravato da interessi di mora e legali. Da quel momento la prescrizione non è più quinquennale, ma decennale e l’importo debendo non è più limitato alle rate non versate dal debitore inadempiente negli ultimi cinque anni, bensì include l’intero debito residuo gravato da interessi legali e moratori.

Ricapitolando:
Ammesso che il contratto di finanziamento si chiuda il 30 aprile 2013 con la scadenza dell’ultima rata del piano di ammortamento del prestito revolving, il creditore originario o il cessionario avrebbero dovuto notificare al debitore inadempiente la formale comunicazione di Decadenza dal Beneficio del Termine DBT).

Se ciò non è stato fatto o se il cessionario Banca IFIS, non è in grado di esibire la prova di notifica della DBT, il diritto di restituzione del credito residuo è prescritto.

Sicuramente è assai singolare che il cessionario si arrampichi sugli specchi invitando il debitore inadempiente a contattare il creditore originario per chiedere copia del documento che accerti l’intervenuta notifica della DBT, asserendo curiosamente che il documento richiesto dal debitore non sia presente nel corredo documentale che la cedente ha posto a disposizione di Banca IFIS, dal momento che, nella fase di due diligence (diligenza dovuta) condotta da Banca IFIS, quando si esaminano le pratiche di acquisizione dei prestiti spazzatura, il cessionario dovrebbe essere tenuto a verificare che il credito sia ancora esigibile alla data di acquisizione, ovvero che la pratica relativa sia corredata da copia delle relate di notifica di tutte le comunicazioni interruttive del decorso della prescrizione, in mancanza delle quali il credito preteso diventa inesigibile.

STOPPISH

26 Novembre 2022 · Ludmilla Karadzic

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