Prescrizione di un debito contratto con AGOS poi ceduto a Banca IFIS


La notifica di adempimento per un credito rimasto insoddisfatto, può essere perfezionata anche per compiuta giacenza





Circa 18 anni fa contrassi un debito con la Agos (carta revolving) che non riuscii più a pagare: ho ricevuto alcuni mesi fa da parte di Banca IFIS la raccomandata, e siccome prima non avevo mai ricevuto nessuna raccomandata, ho chiesto di mandarmi i dati che attestano l’interruzione della prescrizione.

Mi hanno risposto così:
“Nella speranza di fornire ogni chiarimento necessario, riteniamo doveroso precisare il titolo in forza del quale la società Ifis Npl Investing S.p.A. vanta la propria pretesa creditoria nei Suoi confronti e, a tal proposito, rileviamo che Banca Ifis S.p.A., in data 30 novembre 2015, ha acquistato da RUBIDIO SPV S.r.l. una pluralità di crediti, classificati di difficile recupero.

All’interno di tale portafoglio di crediti oggetto di cessione è stato ricompreso il diritto di credito che la cedente ha dichiarato di vantare nei Suoi confronti quale derivante dal mancato rimborso dell’obbligazione da Lei assunta con il contratto di finanziamento nr. 139872.

Evidenziamo, inoltre, che la cedente – all’atto della cessione – ha prestato in favore di Banca IFIS S.p.A. idonea garanzia in ordine alla sussistenza e debenza della sopracitata posta creditizia, impegnandosi, altresì, alla consegna della documentazione probatoria del diritto di credito in parola, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 1262 c.c.; ivi inclusa la documentazione contabile al fine di attestare l’esatto ammontare del credito vantato nei Suoi confronti (all.)

Il suddetto credito è successivamente migrato in capo ad Ifis Npl Investing S.p.A. (già Ifis Npl S.p.a.), la quale a far data dal 1° luglio 2018 si è resa conferitaria del ramo d’azienda di Banca IFIS S.p.A. corrispondente all’ex Area Non Performing Loans sita a Firenze (FI).

A valle di questi doverosi chiarimenti, venendo al merito delle contestazioni che ci vengono mosse, desideriamo evidenziare come la documentazione contabile attesti che Lei sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine solo in data 07/05/2013.

Pertanto, dal momento di chiusura del rapporto, che rappresenta il dies a quo da cui far decorrere la prescrizione, non risulta maturato il termine decennale di prescrizione richiesto ex art. 2946 c.c.”

Ma io non ho mai ricevuto nessuna raccomandata. E io ritiro sempre tutto. Il debito é prescritto o no?

Va innanzitutto precisato che la notifica di un atto interruttivo dei termini di prescrizione, relativamente ad un credito rimasto insoddisfatto, può essere perfezionata anche per compiuta giacenza, ovvero in occasione di una temporanea assenza del destinatario debitore. L’avviso di inizio giacenza che il postino dovrebbe lasciare nella cassetta postale, accertata l’assenza del destinatario o degli altri soggetti che possono assumere il ruolo di consegnatari, potrebbe andare smarrito e quindi, alla fine della fiera, un atto interruttivo dei termini di prescrizione potrebbe risultare correttamente notificato al destinatario pur se quest’ultimo “ritira sempre tutto”.

L’articolo 40 del Testo Unico Bancario dispone che il creditore può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il 30.mo e il 180.mo giorno dalla scadenza della rata.

Una volta che i ritardi e/o l’omissione del pagamento delle rate previste nel piano di ammortamento allegato al contratto stipulato abbiano comportato la risoluzione del contratto di prestito collegato, il creditore notifica al debitore una atto di Decadenza dal Beneficio del Termine (DBT) in base al quale al debitore inadempiente viene intimato il pagamento in unica soluzione del debito residuo da effettuarsi entro un brevissimo periodo di tempo.

Ora, al netto delle chiacchiere trasfuse nella risposta di Banca IFIS, quest’ultima afferma che il creditore originario (AGOS), quando è stata effettuata la cessione, ha assicurato al creditore cessionario (Banca IFIS) di aver notificato la DBT nel maggio 2013. Tuttavia, non è sufficiente che il creditore cedente affermi di aver notificato la DBT nel 2013 al debitore inadempiente: il cessionario deve assicurarsi (con la due diligence condotta prima dell’acquisto) che esistano le ricevute postali che accertino la corretta notifica della DBT al debitore inadempiente ed è obbligato ad acquisire tale documentazione senza la quale il credito diventa inesigibile per intervenuta prescrizione.

Se la DBT fosse stata correttamente notificata nel maggio 2013, il diritto del creditore ad esigere la somma ingiunta con la DBT non sarebbe prescritto (la prescrizione, nella fattispecie, è decennale). A questo punto al debitore non resta che chiedere con le dovute buone maniere (non si tratta di un atto dovuto in fase stragiudiziale) al cessionario Banca IFIS di esibire copia delle ricevute postali attestanti la corretta notifica della DBT al debitore inadempiente.

Qualora ciò non avvenisse, il debitore inadempiente sarebbe costretto, con il supporto di un avvocato, a presentare opposizione ad un eventuale decreto ingiuntivo ottenuto da Banca IFIS eccependo la non accertata notifica della DBT nel maggio 2013, inteso come atto interruttivo dei termini di prescrizione. Con il rischio, da tener presente, che Banca IFIS mostri al giudice, solo nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo, la documentazione relativa alla corretta notifica della DBT al debitore inadempiente.

Concludendo: non può essere fornita una risposta semplicemente affermativa o negativa al quesito posto dal lettore. Il credito è prescritto o meno in funzione dell’accertamento circa l’eventuale avvenuta notifica corretta della DBT nel maggio 2013. Inoltre, non conoscendo la data in cui è saltato o è stato ritardato il pagamento della settima rata di rimborso del prestito revolving, non siamo in grado di capire se la prescrizione del diritto al recupero del credito possa essere intervenuta addirittura prima del maggio 2013.

7 Ottobre 2022 · Annapaola Ferri


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