Azione revocatoria promossa dal creditore o dal terzo datore di ipoteca nei confronti dell’atto di compravendita stipulato fra fideiussore e figlio

Azione revocatoria esercitabile obbligatoriamente dalla banca nei confronti del fideiussore, se il terzo datore di ipoteca deteneva beneficio di escussione












Mutuo ipotecario rimasto insoddisfatto ed ottenuto nel 2006 dal debitore principale: questo mutuo che chiameremo Z, fu garantito da un terzo datore di ipoteca, ovviamente diverso dal debitore principale (poi deceduto ed i cui eredi hanno rinunciato all’eredità) e da un fideiussore.

Il fideiussore vende il proprio immobile per poter estinguere e togliere l’ipoteca sulla propria casa (non ipotecata su questo mutuo) al figlio che con due assegni circolari, uno intestato alla banca è uno al genitore acquista la casa del proprio genitore fideiussore del mutuo Z.
L’acquisto è stato fatto al giusto prezzo e il genitore ha riscosso l’assegno.
Il figlio dopo l’acquisto trasferisce la residenza nell’immobile acquistato con la propria prole.
Il genitore fideiussore del mutuo Z dopo la vendita prova a pagare il mutuo Z ma dopo qualche rata interrompere i pagamenti perché non riesce più a pagare.
Può il terzo datore di ipoteca del muto Z esercitare azione revocatoria sull’atto stipulato dal fideiussore? Se si, potrebbe vincere la causa?

Faremo l’ipotesi in cui il terzo datore di ipoteca abbia ottenuto, dal creditore, il beneficio di escussione nei confronti del debitore principale e del fideiussore e cioè l’obbligo, per il creditore insoddisfatto, di escutere il debitore principale (il soggetto a cui nel 2066 fu erogato il mutuo ipotecario) ed il fideiussore, nell’ordine, prima di tentare l’espropriazione dell’immobile, fornito in garanzia dal terzo datore di ipoteca.

In tale ipotesi la banca creditrice può e deve proporre azione revocatoria dell’atto di compravendita endofamiliare dell’immobile ex articolo 2901 del codice civile, immobile che, al momento della concessione del mutuo al debitore principale, risultava di proprietà del fideiussore.

A nostro giudizio la banca, nelle ipotesi formulate, avrebbe avuto ottime possibilità di vittoria nel contenzioso e sicuramente sarebbe riuscita ad espropriare l’immobile venduto dal figlio del fideiussore, se avesse avviato l’azione revocatoria dell’atto endofamiliare prima dell’alienazione dell’immobile da parte del figlio del fideiussore, con la trascrizione della domanda giudiziale di azione revocatoria nei confronti dell’atto di compravendita endofamiliare fra fideiussore e figlio e, comunque, entro cinque anni dalla data dell’atto revocabile..

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24 Febbraio 2024 · Annapaola Ferri