Eredità riservata ed eredità disponibile per i legittimari I legittimari sono coniuge, figli e, in assenza di figli, gli ascendenti (padre, madre, nonni) del de cuius: ad essi la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione (articolo 536 del codice civile). Legatario è il soggetto non legittimario al quale il de cuius attribuisce, per testamento, una parte del patrimonio (articolo 649 del codice civile) Collazione I figli del de cuius e i loro discendenti ed il coniuge del de cuius che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente (articolo 737 del codice civile). In sede di domanda giudiziale di divisione dell'eredità (Cassazione 15131/2005), si procede a riduzione delle disposizioni testamentarie per i legittimari (tutti gli altri sono legatari). Si procede a collazione e la divisione viene effettuata, fra i legittimari, in osservanza allo schema ...
L'azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima ha natura personale, sicché nell'ipotesi in cui il relativo obbligo di restituzione debba essere posto a carico di più persone, su un medesimo bene ad esse donato o attribuito per quote ideali, la riduzione deve operarsi, nei confronti dei vari beneficiari, in misura proporzionale all'entità delle rispettive attribuzioni: pertanto, ciascuno di essi è tenuto a rispondere soltanto nei limiti ed in proporzione del valore di cui si riduce l'attribuzione o la quota a suo tempo conseguita e non è configurabile un obbligo solidale dei soggetti tenuti alla riduzione. Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario: mediante la cosiddetta riunione fittizia è necessario stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso. ...
Eredità di un immobile - Se il defunto lascia al debitore il diritto di abitazione il creditore non può esperire azione revocatoria della rinuncia del debitore a promuovere nei confronti dei coeredi ogni azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima Supponiamo che il debitore accetti il diritto di abitazione, a lui destinato nel testamento, e rinunci a promuovere nei confronti dei coeredi testamentari dello stesso immobile caduto in successione, ogni azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima. In questo modo, il debitore preclude al creditore la possibilità di soddisfarsi sui beni che, in caso di esito positivo di una eventuale azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima, entrerebbero a far parte del suo patrimonio. La domanda che ci si pone è se possa essere oggetto di revocatoria, da parte del creditore, la rinuncia del debitore ad esercitare azione ...