Avviso di giacenza per cartella esattoriale indirizzata a mia madre, defunta 21 anni fa

Dopo un anno dal decesso del debitore della PA, la notifica deve essere indirizzata personalmente ai singoli eredi presso il rispettivo indirizzo












Premesso che non ricordo di aver notificato all’amministrazione finanziaria la mia residenza in seguito alla morte di mia madre (de cuius) avvenuta 21 anni fa, premesso che è stata regolarmente presentata la successione, premesso che non ho ritirato l’avviso ma sono riuscito a sapere che proveniva da Area Srl di Mondovi, un ente incaricato della riscossione di Cuneo, mentre io sono residente a Roma, nella stessa abitazione di mia madre: tutto ciò premesso volevo chiedervi quali sarebbero le conseguenze del mancato ritiro? Posso fare qualche opposizione? Ritenete che tale avviso possa essere ancora valido dopo 21 anni?

Dopo un anno dal decesso del debitore della Pubblica Amministrazione (PA), la notifica deve essere indirizzata personalmente ai singoli eredi, e quindi presso il loro indirizzo e con le rispettive generalità indicate sulla busta della raccomandata, indipendentemente dalla circostanza che gli eredi abbiano comunicato, o meno, il decesso del debitore allo specifico creditore esattoriale.

Pertanto, la scelta di non ritirare la raccomandata in giacenza è quella più appropriata.

E’ onere del mittente (Area srl di Mondovì) individuare, tramite indagini anagrafiche (stato di famiglia al decesso), gli eredi del debitore defunto.

Solo per inciso, essendo il mittente un concessionario della riscossione di un ente locale, non si tratta propriamente di una cartella esattoriale ma di una ingiunzione fiscale (nulla cambia per quel che attiene la regole di notifica).

Questo senza entrare nel merito, per ora, della eventuale prescrizione della pretesa esattoriale che meriterebbe successivi ulteriori approfondimenti, anche se il fatto che il creditore, a distanza di tempo, non ha ancora individuato il corretto destinatario della pretesa, farebbe propendere per la nullità anche delle precedenti eventuali notifiche. In ogni caso, una volta notificata la pretesa al legittimo erede, quest’ultimo dovrà impugnarla presso il giudice competente per materia al fine di eccepirne l’intervenuta prescrizione.

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23 Novembre 2021 · Paolo Rastelli