Avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate con relata di notifica che accerta irreperibilità assoluta


Desta notevoli perplessità quanto che le è stato riferito dall'impiegato dell'Agenzia delle entrate.





Il motivo del contendere è un avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate risalente all’anno di imposta 2006, di cui sono venuto a conoscenza accedendo al mio cassetto fiscale. L’accertamento è riconducibile ad omissione del versamento IRPEF per 218 euro, è stato notificato il 24 giugno 2011 ed ha generato un debito con Equitalia di 433 euro comprensivo di sanzioni, interessi, aggio e spese.

Recatomi alla sede dell’Agenzia delle entrate competente per territorio l’addetto ha confermato che la notifica dell’avviso è stata effettuata nel 2011 e ha riferito che la relata riporta l’irreperibilità assoluta del destinatario.

Mi manda quindi allo sportello Equitalia per riportare l’accaduto e chiedere l’emissione di NUOVA CARTELLA esattoriale, non avendola ricevuta. Allo sportello, l’addetto mi dice invece che loro non possono/devono inviare nessuna NUOVA cartella ma che possono solo riscuotere.

Tornato all’ufficio imposte, l’impiegato mi dice di rivolgermi ad un avvocato. L’addetto di Equitalia mi ha anche detto che “data l’esiguità del danno” non vale la pena fare opposizione. Per non pagare quello che ritengo non dovuto, pagare gli avvocati? Ne vale la pena (oltre al principio?)

Da segnalare che ho anche il preavviso di fermo amministrativo auto MAI ricevuto ma col rischio che divenga esecutivo.

Desta notevoli perplessità quanto che le è stato riferito dall’impiegato dell’Agenzia delle entrate. Equitalia è chiamata semplicemente a riscuotere i crediti classificati come esigibili dall’Agenzia delle entrate (quindi effettivamente dovuti al creditore e la cui pretesa è stata anche correttamente notificata attraverso l’avviso di accertamento) e non può procedere alla notifica di una nuova cartella esattoriale per eventuali vizi (sanabili o meno) riscontrati nella notifica, da parte dell’ente creditore, degli atti presupposti.

Quindi non prendiamo assolutamente in considerazione il contributo dell’impiegato dell’AdE, se non per quel che riguarda il contenuto della relata di notifica dell’avviso di accertamento che sembra aver accertato l’irreperibilità assoluta del destinatario.

Si ha irreperibilita’ relativa quando pur nota la residenza, non si riesce ad eseguire la consegna dell’atto perché il destinatario non viene trovato in casa (momentaneamente assente) oppure i suoi familiari oppongono rifiuto a ritirare in sua vece. In tal caso il postino lascia un avviso nella cassetta postale, oppure sotto l’uscio di casa, invitando il destinatario a ritirare il plico presso l’ufficio postale. Comunque, decorsi 10 giorni (compiuta giacenza) la notifica è da considerarsi correttamente perfezionata.

Si ha, invece, irreperibilità assoluta, quando il creditore, dopo aver effettuato una ricerca anagrafica (oppure, nel caso specifico, dopo aver ricavato il domicilio fiscale dalla dichiarazione dei redditi) procede alla notifica dell’atto e dalla relata emerge che il destinatario non risulta reperibile a quell’indirizzo: in pratica, e per esempio, dall’indagine del postino vien fuori che nessuno conosce il destinatario oppure che egli risulta trasferito in luogo ignoto.

La prima cosa da fare, quindi, è verificare non solo le risultanze delle relate di notifica, ma anche gli indirizzi a cui gli atti (avviso di accertamento e conseguente cartella esattoriale) vengono notificati, con particolare riferimento alle informazioni a suo tempo inserite nella dichiarazione dei redditi 2009 per l’anno di imposta 2008 (se effettuata).

Può anche darsi che ci sia stato un errore nella ricerca anagrafica effettuata dall’Agenzia delle entrate. In questa evenienza potrà risolvere la questione con un semplice ricorso amministrativo in autotutela da presentare all’Agenzia delle entrate, allegando un certificato di residenza storico (includente gli anni immediatamente successivi al 2008) finalizzato a contestare l’irreperibilità assoluta riscontrata nella notifica del 2011 ed ad ottenere un ricalcolo delle sanzioni, l’eliminazione degli interessi applicati e maturati dopo la data di notifica dell’avviso di accertamento nel 2011 e, naturalmente, lo sgravio delle spese di notifica e dell’aggio dovuti ad Equitalia.

Dopo il pagamento del debito residuale, la cui legittimità non è possibile mettere in discussione, risolverà anche il problema dell’eventuale fermo amministrativo che potrà essere disposto nei confronti del veicolo di sua proprietà.

10 Settembre 2015 · Annapaola Ferri


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