Autovettura in leasing – Chi paga il bollo auto ed in quale Regione?





A partire dal 1° gennaio 2016, gli utilizzatori di veicoli a titolo di locazione finanziaria (leasing) sono tenuti in via esclusiva al pagamento del Bollo





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Trovando un’offerta molto favorevole e potendo disporre di un bel modello, ho sottoscritto un contratto di leasing per un’autovettura.

Non ho capito bene, però, se devo pagare io la tassa automobilistica (bollo) oppure la compagnia dove ho sottoscritto il contratto, che detiene la proprietà del mezzo.

Inoltre, se dovessi pagarlo io, dove dovrei corrispondere il pagamento?

La società di leasing ha sede fiscale presso la Lombardia mentre io risiedo nel Lazio.

A partire dal 1° gennaio 2016, gli utilizzatori di veicoli a titolo di locazione finanziaria (leasing) sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale.

Il bollo auto, inoltre, non va pagato alla Regione in cui ha sede la società di leasing (proprietaria del veicolo), bensì a quella in cui risiede l’utilizzatore suo cliente.

Viene superato espressamente quindi il principio della responsabilità in solido lasciato in sospeso dalla legge del 2009.

Quest’ultima infatti stabiliva che il cliente utilizzatore fosse tenuto al pagamento ma non precisava se, in caso di insolvenza, la società fosse da considerare obbligata in solido essendo la vera titolare del mezzo.

Infatti, secondo la sentenza della Commissione tributaria regionale Lombardia,4 aprile 2017, 1467, dal 1° gennaio 2016 del bollo auto sui veicoli in leasing risponde solo l’utilizzatore. Per gli anni precedenti, resta la responsabilità solidale della società di leasing, perché la precedente interpretazione autentica dala dalla legge 125/2015 non ha effetto.

Pertanto, in caso di omissione di pagamento del bollo auto da parte dell’utilizzatore, la Regione (o l’Agenzia delle Entrate) non potrà chiedere il versamento al proprietario del veicolo in quanto utilizzatore e proprietario non sono obbligati in solido. L’intero procedimento di riscossione del bollo auto sarà quindi avviato nei confronti dell’utilizzatore inadempiente.

Ricordiamo che il bollo auto si prescrive entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è dovuto il pagamento.

Entro tale termine l’Agenzia delle Entrate o la Regione possono pretenderne il pagamento, anche eventualmente tramite riscossione coattiva.

Più precisamente, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale è dovuto il bollo auto, è possibile notificare al contribuente l’avviso di accertamento. Tale avviso diventa definitivo se non impugnato entro sessanta giorni.

STOPPISH

26 Marzo 2018 · Gennaro Andele

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