E' da considerarsi nulla la delibera condominiale se non risulta la convocazione di tutti gli aventi diritto. Qualora non risulti che che tutti gli aventi diritto sono stati inviati alla riunione, la delibera condominiale è da ritenersi illegittima. Inoltre, la dimostrazione della corretta spedizione della convocazione a tutti gli aventi diritto spetta all'amministratore condominiale e non al singolo proprietario che, non potrebbe mai fornire una tale prova negativa. Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 22685/14. Da quanto si evince dalla suddetta pronuncia, è illegittima la delibera del condominio se non risulta che tutti gli aventi diritto sono stati inviati alla riunione. Tuttavia, a parere degli Ermellini, l'omessa verifica della convocazione di tutti, da parte dell'assemblea in sede di riunione, non è ragione sufficiente per far dichiarare invalida la delibera. In tale fattispecie, infatti, non si può assimilare l'omesso controllo al vizio di mancata convocazione di ...
Vorrei impugnare la delibera condominiale perché non sono mai stato convocato all'assemblea che ha deliberato: l'amministratore del condominio mi ha mostrato una raccomandata senza avviso di ricevimento che non mi è stata mai recapitata e afferma che per la convocazione dell'assemblea condominiale non è richiesta la raccomandata con avviso di ricevimento, ma basta una raccomandata semplice. ...
Nel contesto di una discussione condominiale, nel corso della quale un condomino rivolge all'amministratore l'epiteto di incompetente, il fatto risulta senz’altro assistito dall'esercizio di un legittimo diritto di critica nei confronti dell'amministratore stesso, con riguardo alle modalità della gestione del condominio. Il termine non trascende di per sé i limiti di tale esercizio, non investendo la persona dell'amministratore in quanto tale, ma limitando la critica agli atti dallo stesso compiuti nello svolgimento del proprio incarico. Né il superamento di un legittimo diritto di critica può essere desunto da altri comportamenti quali, in particolare, l'affissione nella bacheca condominiale, nei giorni successivi, di un biglietto nel quale l'amministratore veniva definito come un mentecatto, trattandosi di fatti commessi da ignoti e comunque estranei a quello specificamente contestato, esauritosi nell'ambito della discussione nell'assemblea del condominio. Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione (quinta sezione penale) nella sentenza 5633/15. ...