Adempimenti dell’amministratore di condominio e conseguenze per la sua eventuale negligenza

L’amministratore deve redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro 180 giorni












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Mi è stato riferito che la convocazione dell’assemblea condominiale di approvazione del bilancio consuntivo condominiale deve avvenire entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio precedente: ad esempio se l’esercizio precedente è terminato il 31 dicembre 2023 il termine è il 30 giugno 2024.
E’ vero?
Il termine massimo di sei mesi si intende la data della lettera di convocazione o la data di avvenuta esecuzione dell’assemblea?
Che cosa succede se l’amministratore non ottempera a tale scadenza?
Grazie.

L’articolo 1130 del Codice civile enumera al punto 10, fra le altre cose, che l’amministratore deve redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.

Evidentemente il termine dei sei mesi si riferisce alla convocazione dell’assemblea condominiale.

Qualora l’amministratore di condominio non provveda all’esecuzione dei propri compiti di cui all’articolo 1130 del Codice Civile si determina una gestione negligente nell’amministrazione del condominio.

In questa evenienza, lo stesso codice civile prevede, all’articolo 1129, la possibilità che l’assemblea revochi in qualsiasi momento l’amministratore di condominio. Il provvedimento di revoca deve essere adottato con votazione a maggioranza assembleare, nel senso che deve essere approvata almeno da metà degli intervenuti all’assemblea che rappresentino i 500 millesimi dell’intero immobile.

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14 Maggio 2024 · Piero Ciottoli

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