Assegno protestato: costi quietanza autenticata a seguito di pagamento tardivo


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Sarei grata se potreste dare riscontro ad un quesito in merito all’ottenimento della quietanza autenticata, a seguito di pagamento tardivo, da inviare alla mia banca e necessaria ai fini della regolarizzazione dell’assegno protestato.

La cooperativa beneficiaria dell’assegno mi ha informata telefonicamente che il costo dell’autenticazione della quietanza da parte del loro notaio è una somma non meglio specificata tra i 100 e i 300 euro. Sono a conoscenza che l’art. 8 comma 3 bis della legge 106/2011 prevede la possibilità anche per i funzionari del Comune di autenticare le firme sulle quietanze liberatorie.

Considerato che le spese sono a mio carico, è possibile esigere che la cooperativa si rechi in Comune per la suddetta autentica anziché avvalersi di un notaio oppure si può rifiutare di farlo? Nel caso si rifiutasse di recarsi in Comune, è possibile chiedere successivamente il rimborso di tale spesa?

Ricordo che la compilazione e l’invio alla mia banca di questa quietanza liberatoria si è resa necessaria poiché l’unica soluzione attuabile per il pagamento propostami dalla cooperativa è stata il pagamento del dovuto tramite assegno circolare (ad esempio con il deposito vincolato non sarebbe stato necessario produrre tale liberatoria autenticata).

L’articolo 8 della legge 386/1990 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), così come modificato (ed integrato) dalla legge 106/2011, ai commi 3 e 3 bis recita testualmente:

3. La prova dell’avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell’importo dovuto.

3 bis. L’autenticazione di cui al comma 3 del presente articolo e’ effettuata ai sensi dell’articolo 21, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’autenticazione deve essere rilasciata gratuitamente, tranne i previsti diritti, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.

15 Dicembre 2015 · Simone di Saintjust

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