Pagamento tardivo di un assegno a vuoto – Ma dopo i sessanta giorni previsti dalla procedura


Pagamento tardivo assegno, pagamento tardivo assegno o in seconda presentazione





Ho ricevuto una multa per un pagamento tardivo di un assegno, non trovo la liberatoria della banca ma dai movimenti bancari si vede chiaramente che ho coperto tutti i “debiti” entro i 60 giorni.

Il problema è che chi li ha ricevuti, ha fatto la dichiarazione liberatoria in ritardo e ora, oltre aver pagato subito la penale dell’importo dovuto, è arrivata una multa molto più alta. Come mi potrei difendere?

C’è poco da fare: per evitare iscrizione nella Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI), la revoca di sistema per sei mesi e la sanzione amministrativa irrogata dal Prefetto per emissione di assegno privo di copertura bisogna aver versato, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, valore facciale dell’assegno, penale del 10%, gli interessi legali calcolati, in base all’anno civile (365 giorni), sull’importo dell’assegno per il periodo intercorrente tra la data di presentazione del titolo al pagamento e la data di costituzione del deposito nonché eventuali spese di protesto o della constatazione equivalente.

Comunque, numerose precedenti decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) hanno stabilito il principio secondo cui non possono essere trattate allo stesso modo la fattispecie in cui la banca trattaria abbia trasmesso il nominativo del traente all’archivio CAI dopo aver ricevuto la prova dell’avvenuto pagamento in tempestivo ritardo e quella in cui tale prova venga fornita non solo successivamente alla scadenza dei sessanta giorni, ma anche dopo la trasmissione da parte della banca trattaria, tenutavi per legge del nominativo del traente al suddetto archivio. (cfr. ex multis Collegio Roma decisione numero 1849/2012).

Pertanto ove venga fornita dall’interessato, sia pure oltre la scadenza dei sessanta giorni, la prova del pagamento tardivo dell’assegno effettuato nei termini, il trattario che non abbia ancora provveduto alla segnalazione in CAI è esonerato dal procedere all’iscrizione del nominativo nel suddetto archivio, né può, secondo buona fede, procedervi.

14 Maggio 2019 · Simonetta Folliero

Ho la liberatoria di questo medico che mi ha curato dopo un incidente, ma è stata fatta dopo 73 giorni mentre si capisce chiaramente dai movimenti bancari che ho coperto tutte le spese mediche entro i 60 giorni. Come prova, per dimostrare che sono una persona seria,potrebbe bastare opp ci vuole per forza il documento della banca? Anche perché come istituto bancario non esiste più, e stato assorbito da un altro.

Forse ci siamo spiegati male: entro i sessanta giorni deve essere fornita prova dell’avvenuto pagamento, al beneficiario dell’assegno, anche della penale del 10% sull’importo facciale del titolo nonché degli interessi legali per il ritardato adempimento. E, inoltre, deve essere dimostrato l’avvenuto pagamento alla banca delle spese della constatazione equivalente.

Se ritiene di poter provare di aver effettuato questi versamenti entro i sessanta giorni, dimostrando, così, che la segnalazione al Prefetto è stata illegittima, potrà avviare la procedura di arbitrato presso l’Arbitro Bancario Finanziario o quella giudiziale per chiedere il risarcimento dei danni subiti, chiamando in causa l’istituto bancario che ha inglobato la banca che l’ha incautamente segnalata alla Prefettura.

14 Maggio 2019 · Chiara Nicolai


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