In tema di protesto di assegno bancario segnalato come rubato e presentato per il pagamento, nel caso in cui la firma di traenza indichi un nome completamente diverso da! titolare del conto corrente, tale che non sia in alcun modo possibile ingenerare nella banca trattaria il dubbio dell'apparente riferibilità dell'assegno al predetto titolare, è sufficiente, al fine di conservare l'azione di regresso contro gli obbligati, che il protesto sia levato a nome di colui che risulta aver sottoscritto l'assegno (e non a nome del titolare del conto corrente su cui l'assegno è tratto). Ciò in conformità, peraltro, all'articolo 4 della circolare 838/C del 3 maggio 1955 del Ministero dell'industria e del commercio recante istruzioni per l'uniforme applicazione della legge 12 febbraio 1955, n. 77, sulla pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari, non essendovi neppure interesse a conoscere il nome dei titolare del conto corrente su cui l'assegno è tratto, né ...
Protesto illegittimo - Assegno rubato con firma di traenza recante generalità diverse da quella del correntista Il caso è quello, un po' particolare, di un carnet di assegni rubato al correntista e regolarmente denunciato. Successivamente uno di questi assegni veniva presentato all'incasso con firma di traenza non solo diversa da quella depositata dal correntista (specimen), ma addirittura recante generalità diverse da quelle del correntista. In pratica, non era stata falsificata la firma del correntista, ma era stata apposta chiaramente una firma (firma di traenza) di persona diversa (e non esistente). Il traente ed il correntista, dunque, risultavano essere soggetti diversi. Ora, funzione essenziale del protesto dei titoli di credito è la rilevazione mediante un atto formale, pubblico e solenne, del rifiuto dell'accettazione o del pagamento del titolo da parte della banca al fine di conservare l'esercizio dell'azione di regresso esperita dal beneficiario contro il girante, il traente (che nel ...
Se sugli assegni portatì in pagamento alla banca risulta apposta non già una firma di traenza, bensì una semplice sigla, la banca trattaria non può procedere al pagamento che, se effettuato, avviene a suo rischio. Infatti, nell'adempiere l'obbligazione il debitore (nella fattispecie la banca) deve adottare la diligenza richiesta con riguardo alla natura della peculiare attività esercitata, così come dettato dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile. Per questo, non può ritenersi rispondente a diligenza il comportamento della banca che trascuri di considerare, ovvero ignori, la regolamentazione dettata dalla legge assegni (Regio Decreto 1736/1933) laddove, all'articolo 11, dispone espressamente che ogni sottoscrizione deve contenere il nome e il cognome o la ditta di colui che si obbliga, mentre è valida la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale. Quello appena riportato è l'orientamento giurisprudenziale che emerge dalla lettura della sentenza di Corte di cassazione ...