Assegno sottoscritto con una sigla e non con la firma di traenza – La banca che paga lo fa a proprio rischio e pericolo

Se sugli assegni portatì in pagamento alla banca risulta apposta non già una firma di traenza, bensì una semplice sigla, la banca trattaria non può procedere al pagamento che, se effettuato, avviene a suo rischio. Infatti, nell'adempiere l'obbligazione il debitore (nella fattispecie la banca) deve adottare la diligenza richiesta con riguardo alla natura della peculiare attività esercitata, così come dettato dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

Per questo, non può ritenersi rispondente a diligenza il comportamento della banca che trascuri di considerare, ovvero ignori, la regolamentazione dettata dalla legge assegni (Regio Decreto 1736/1933) laddove, all'articolo 11, dispone espressamente che ogni sottoscrizione deve contenere il nome e il cognome o la ditta di colui che si obbliga, mentre è valida la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale.

Quello appena riportato è l'orientamento giurisprudenziale che emerge dalla lettura della sentenza di Corte di cassazione 13873/2017.

6 Giugno 2017 · Simonetta Folliero


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