Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto titolare di assegno divorzile, ad una percentuale del trattamento di fine rapporto (TFR) percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento del TFR totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Ai fini del calcolo della percentuale spettante al coniuge divorziato titolare di assegno divorzile vanno conteggiate anche le anticipazioni sul TFR già percepite dal coniuge obbligato, a meno che quest'ultimo non dimostri che quelle anticipazioni si riferiscano ad epoca antecedente all'instaurazione del giudizio divorzile oppure coeva alla convivenza matrimoniale o al periodo di separazione personale. Questo il principio giuridico sancito dai giudici della ...
Come sappiamo, in caso di morte dell'ex coniuge la legge riconosce al coniuge superstite, rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, se non passato a nuove nozze e che sia titolare dell'assegno divorzile, il diritto alla pensione di reversibilità o ad una quota della stessa, qualora il coniuge defunto dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio avesse contratto un nuovo matrimonio. Tuttavia, le norme vigenti indicano come condizione necessaria, per poter esercitare il diritto alla pensione di reversibilità, l'avvenuto riconoscimento dell'assegno divorzile da parte del Tribunale. Non è sufficiente, per sancire il diritto alla pensione di reversibilità, il fatto che il Tribunale si sia pronunciato favorevolmente sul diritto all'assegno per l'ex coniuge superstite, anche disponendo, per quest'ultimo, la corresponsione di un emolumento divorzile in misura provvisoriamente pari all'assegno di mantenimento determinato in sede di separazione. Infatti, ...
Volevo chiedere come devo fare per farmi pignorare nella misura di un quinto direttamente dall'INPS essendo un pensionato ex INPDAP, l'assegno divorzile che devo all'ex coniuge di 500 euro (credo che il termine giusto sia verso terzi). Faccio presente che da 25 anni ho sempre versato il tutto puntualmente, ma siccome ho un decreto ingiuntivo della mia banca, non vorrei che questi mi pignorassero il quinto della mia pensione, e non avere più la disponibilità di versare l'assegno di mantenimento (assegno divorzile stabilito con sentenza dal tribunale). Temo forse di non essere stato in grado di esprimermi al meglio, ma sono terrorizzato da questa situazione che si è venuta a creare, vuoi per per mia negligenza e un po' per fatti che ti capitano nel corso della vita. Se non dovessi corrispondere gli alimenti rischio di andare nel penale e complicare ulteriormente le cose? ...