Avrei bisogno di una risposta al seguente quesito: ho quattro figli di cui uno quasi maggiorenne che usufruirà di una borsa lavoro.
Ho letto sulla normativa relativa agli assegni familiari che per i nuclei familiari numerosi si può avere diritto all’assegno per i figli fino a 21 anni purchè studenti o apprendisti.
La finalità della borsa lavoro è proprio quella di inserire mio figlio nel mondo del lavoro. Posso continuare a percepire l’assegno anche per lui?
Il Decreto legislativo 276/2003 (Legge Biagi) ha previsto e disciplinato tre distinte forme di apprendistato:
- l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
- l’apprendistato professionalizzante;
- l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Caratteristica comune a tutte e tre le tipologie contrattuali ora richiamate è il fine formativo. La differenza fondamentale tra il contratto di apprendistato e l’ordinario contratto di lavoro sta nel fatto che nel primo, allo scambio prestazione lavorativa – remunerazione, si aggiunge un obbligatorio percorso formativo del dipendente.
Ora, lei dovrà leggere con attenzione la documentazione inerente l’assegnazione della “borsa lavoro” a suo figlio. E, verificare se in essa si fa rifermento alla legge sopra riportata.
2 Febbraio 2012 · Michelozzo Marra
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