Ho un dubbio: se mio figlio minore cambia residenza e va dal padre, ma continua a vivere con me (quindi mantenendo il vecchio domicilio) non farà comunque più parte del mio nucleo familiare? e io, madre, continuerei a tirare gli assegni familiari o spetterebbero al padre?
-genitori separati legalmente
-il lavoratore dipendente è la madre
-l’avente diritto alla prestazione dell’assegno al nucleo familiare (ANF) è la madre
Per quel che attiene l’assegno per il nucleo familiare (ANF), il lavoratore dipendente può accedere al beneficio per il figlio minore indipendentemente dalla circostanza che conviva, o meno, con il figlio minore (indipendentemente cioè, che risulti nello stesso stato di famiglia del figlio minore).
Ciò vale anche se i coniugi sono separati o divorziati purché, l’affidamento sia condiviso o esclusivo per il lavoratore avente diritto alla prestazione.
Altrimenti, il genitore affidatario esclusivo (e, dunque, convivente con il figlio minore) può chiedere direttamente all’INPS l’erogazione della prestazione spettante all’altro coniuge separato o divorziato lavoratore dipendente (naturalmente laddove sussistano i requisiti, cioè qualora i redditi del nucleo dell’affidatario esclusivo, ammettano il riconoscimento al diritto all’assegno per il nucleo familiare).
28 Agosto 2017 · Ornella De Bellis