Azione revocatoria nel caso di trasferimento a terzi di somme dal conto corrente del debitore – Ci sono i presupposti?

Per l'azione revocatoria deve esistere un formale atto (notarile) di disposizione del patrimonio del debitore












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Faccio seguito a questa risposta per domandare un chiarimento in merito all’azione revocatoria.

Nella fattispecie, è stato indicato che [può] diventare problematica un’azione giudiziale promossa dal creditore e finalizzata a far rientrare nella sfera di disponibilità del debitore esecutato somme che, prima della notifica del pignoramento del conto corrente, siano state trasferite ad altri tramite un semplice bonifico.

Volevo chiedere quanto segue: dato che l’azione revocatoria viene esercitata quanto vi sia frode nei confronti del creditore, è necessario che la predetta venga esercitata solo sui trasferimenti di beni effettuati dal debitore dopo aver notificato lui un decreto ingiuntivo (e poi pignoramento) oppure anche sui beni trasferiti dal debitore dopo che egli ha ricevuto una semplice messa in mora?

Oltre all’esistenza di un formale atto di disposizione da parte del debitore, perché l’azione revocatoria esperita dal creditore sia ammissibile, devono sussistere, sempre secondo quanto disposto dall’articolo 2901 del codice civile, altri due presupposti: le conseguenze tangibili che l’atto del debitore arreca ad un eventuale tentativo di riscossione coattiva (in pratica l’atto revocando deve apportare una diminuzione del patrimonio del debitore che pregiudicherebbe l’integrale soddisfazione del credito) nonché la consapevolezza, per il debitore, di tali conseguenze.

Se poi l’atto del debitore è a titolo oneroso (ma non si tratta della fattispecie di cui ci stiamo qui occupando, riferendosi all’ipotesi all’alienazione di beni) deve sussistere anche un’altra condizione: la consapevolezza nel terzo acquirente del danno arrecato al creditore. Tale condizione, in termini giuridici, viene indicata come partecipatio fraudis del terzo acquirente, solo letteralmente (e non sostanzialmente) traducibile in italiano come partecipazione del terzo acquirente alla frode.

Tanto chiarito, va poi aggiunto che l’onere di provare la sussistenza di tutti i presupposti per l’ammissibilità dell’azione revocatoria grava sul creditore, il quale, tuttavia, può avvalersi allo scopo di presunzioni semplici (Cassazione 4077/1996): in un tale contesto, l’avvenuta notifica al debitore di un atto di messa in mora, e il successivo trasferimento di fondi dal conto corrente del debitore a quello di suo figlio, potrebbe assumere una certa valenza.

Comunque, bisogna sempre considerare che nel diritto non c’è certezza e le pronunce giudiziali sono spesso caratterizzate da zone grigie.

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26 Aprile 2017 · Ludmilla Karadzic

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