Vorrei porvi un quesito relativo alla cosiddetta azione revocatoria: Mio padre è entrato in possesso di qualche migliaia di euro attraverso un prestito con la cessione del quinto dello stipendio. Questo finanziamento è stato contratto con l’obiettivo di aiutarmi a pagare le spese universitarie, e, pertanto, una volta ricevuto l’ammontare in conto corrente, mio padre ha trasferito la cifra verso il mio c/c citando come cauzione “pagamento spese universitarie”. Il punto è che mio padre, negli scorsi anni, ha accumulato delle pendenze con diversi soggetti; tuttavia, essendo nullatenente, nessuno ha (per ora) ritenuto conveniente procedere con delle azioni giudiziarie. Tuttavia, sono stati molti i tentativi stragiudiziali ricevuti per il recupero di quanto dovuto. Nonostante, da un recente riepilogo della Centrale Rischi della Banca d’Italia molti debiti siano stati considerati “sofferenze” e/o “crediti passati a perdita”, queste obbligazioni permangono, e, soprattutto per non far cadere il termine di prescrizione, ogni tanto arriva qualche comunicazione di messa in mora.
Ora che mio padre è venuto in possesso di una cospicua cifra, tutt’oggi in parte presente nel mio c/c, c’è il pericolo che qualche suo debitore revochi il trasferimento di denaro e pignori il saldo del mio conto?
L’azione revocatoria ordinaria di atti del debitore, si riferisce, sostanzialmente, ad atti di trasferimento della proprietà (o di altri diritti reali) di beni soggetti a trascrizione nei pubblici registri (immobili, terreni, barche, aerei, automobili).
L’azione revocatoria (o pauliana) è regolata dall’articolo 2901 del codice civile Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti [da intendersi come negoziali ndr] di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni
Insomma, presupposto per il fruttuoso esperimento dell’azione revocatoria da parte del creditore è innanzitutto l’esistenza di un atto di disposizione, cioè un atto negoziale (un contratto, in pratica) in forza del quale il debitore modifica la propria situazione patrimoniale, trasferendo ad altri un diritto che gli appartiene (ad esempio, vendendo, donando o simulando la vendita di un immobile) o ancora costituendo (o simulando la costituzione) sui propri beni di diritti a favore di altri (ad esempio diritti di usufrutto, ipoteca, ecc.) o, infine, donando, con atto formale, una somma di denaro.
Peraltro, un sentenza della Corte di cassazione (la 17178/2012), in passato continuamente invocata proprio dai creditori per non riconoscere al debitore pensionato il diritto al minimo vitale o il diritto alla limitazione del pignoramento al 20% delle somme depositate in conto corrente (essendo esse frutto esclusivo di accrediti da parte dell’INPS e cioè redditi da pensione) afferma che quando il creditore pignorante sottoponga ad azione esecutiva le somme detenute dal debitore presso un istituto bancario sono del tutto irrilevanti le ragioni per le quali quelle somme sono state versate su quel conto: il denaro è bene fungibile per eccellenza.
Estrapolando il concetto giuridico espresso nella massima, che cioè il denaro è un bene fungibile per eccellenza e che risultano del tutto irrilevanti le motivazioni per le quali possono essere stati effettuati accrediti in un conto corrente (fatta eccezione, naturalmente, per il trasferimento dei proventi di un reato), si capisce come possa diventare problematica un’azione giudiziale promossa dal creditore e finalizzata a far rientrare nella sfera di disponibilità del debitore esecutato somme che, prima della notifica del pignoramento del conto corrente, siano state trasferite ad altri tramite un semplice bonifico o a far dichiarare inefficace quel trasferimento nei confronti del creditore procedente.
23 Aprile 2017 · Marzia Ciunfrini