Anticipo indennità di disoccupazione NASpI di importo superiore a cinquemila euro per disoccupato con debiti esattoriali – Chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 48 bis del DPR 602/1973

Quando l'importo dell'anticipo NASpI è superiore a 5 mila euro e il disoccupato ha debiti esattoriali per almeno 5 mila euro












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Dopo aver letto diverse risposte su questo sito e dopo aver visionato l’ articolo 48 bis mi sembra di capire che se la somma dei debiti che si hanno con i diversi istituti statali superi i 5 mila euro la naspi anticipata non viene emanata.

Le mie domande sono le seguenti:
1) Se la naspi in totale ammonta a 15k e si ha un debito di 5k l’INPS blocca tutto il pagamento fino al pagamento dell’intero importo di debito di tasche proprie oppure decurta i 5k dai 15k dovuti quindi poi pagano solo 10k?

2) Esistono tempistiche fisse per ricevere l’anticipazione, se no qual é la media?

3) Leggendo le varie domande ho trovato un post in cui l’INPS ha chiesto una fattura con la partita iva aperta come prova di inizio attività, quindi finchè non fattura l’INPS non paga?

4) Nel caso in cui cominci a pagare a rate le somme dovute possono pignorare la Naspi per l’importo ancora dovuto nel debito?

5) L’apertura della partita iva non puo’ avvenire prima degli 8 giorni dopo il licenziamento?

6) Avete consigli per completare al meglio la pratica per evitare mal di testa con l’INPS?

Capisco inoltre che l’art 48 é stato sospeso fino al 31 Agosto, ma dato che la Naspi la potrò chiedere solo dopo il licenziamento che avverrà a settembre, questo non sarà il mio caso.

Grazie infinite

Innanzitutto va precisato che, in caso di Naspi anticipata spettante al disoccupato di importo superiore ai cinquemila euro, l’INPS deve verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non deve procedere al pagamento ed è tenuto a segnalare la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Il che vuol dire che l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER ex Equitalia) può esercitare la facoltà prevista dall’articolo 72 bis del già citato DPR (pretendere l’importo a debito basando l’ingiuzione al terzo sui titoli esattoriali scaduti senza dove adire il giudice ordinario) , esigendo da INPS quanto le è dovuto fino a soddisfazione del credito. Naturalmente, la parte eccedente il credito vantato, verrebbe comunque erogata al debitore.

I tempi dovrebbero essere abbastanza rapidi, non essendo, come già accennato, necessaria la citazione in tribunale del terzo debitore del debitore (l’INPS), tuttavia non è possibile fornire alcuna affidabile stima.

A quanto ci risulta, la domanda di NASpI anticipata deve essere corredata dalla documentazione che attesta l’assunzione di iniziative finalizzate allo svolgimento dell’attività autonoma. Se l’attività richiede una specifica autorizzazione o iscrizioni ad albi professionali o di categoria, è necessario dichiararne gli estremi del rilascio.

Peraltro, La NASpI anticipata si rivolge ai soggetti beneficiari di indennità NASpI che siano stati licenziati che intendano avviare un’attività lavorativa autonoma o avviare un’impresa individuale.

Secondo noi è chiaro che chi intende avviare attività autonoma deve aver chiesto ed ottenuto la partita IVA, ma ci sembra fuori luogo che sia stata richiesta una fattura. Significherebbe che l’attività avrebbe dovuto essere già stata avviata al momento del licenziamento o subito dopo il licenziamento.

La prima situazione è incompatibile con lo status di lavoratore dipendente, la seconda sarebbe incompatibile con l’obbligo, per chi, dopo il licenziamento, abbia già avviato un’attività lavorativa autonoma o d’impresa individuale, di comunicare all’INPS il reddito annuo presunto.

Va sempre ricordato che è in vigore la sospensione dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’articolo 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro.

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27 Luglio 2021 · Tullio Solinas

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