Anticipo indennità di disoccupazione NASpI di importo superiore a cinquemila euro per disoccupato con debiti esattoriali – Ulteriori chiarimenti

Quando l'importo dell'anticipo NASpI è superiore a 5 mila euro e il disoccupato ha debiti esattoriali per almeno 5 mila euro - Ulteriori chiarimenti












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L’anticipo dell’indennità di disoccupazione NASpI e’ previsto per una sola tipologia di licenziamento (giustificato motivo oggettivo) oppure anche per giusta causa e giustificato motivo soggettivo?

Se il debito e’ in fase di pagamento a rate la NASpI anticipata viene decurtata comunque del debito rimanente oppure no?

L’ammontare del debito totale e’ la somma dei debiti iscritti a ruolo oppure e’ un totale complessivo di anche i debiti non ancora a ruolo?

L’indennità di disoccupazione NASpI, anticipata in unica soluzione o corrisposta mensilmente, spetta ai soli lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione: sono esclusi dal diritto alla NASpI (mensile o in un’unica soluzione anticipata) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale a eccezione delle dimissioni per giusta causa riconducibili a mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali subite nei luoghi di lavoro, modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative, mobbing,variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone dell’azienda, spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra senza che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all’articolo 2103 del codice civile, comportamento ingiurioso del superiore gerarchico. Naturalmente, in caso di dimissioni per giusta causa, per poter fruire dell’indennità di disoccupazione NASpI deve essere stato incardinato un contenzioso giudiziale presso il Tribunale del lavoro (o deve risultare essere stata presentata dal lavoratore una denuncia dettagliata all’ispettorato del Lavoro): in ogni caso, si consiglia caldamente, prima di eventuali dimissioni per giusta causa, di farsi assistere dall’ufficio legale di un sindacato di categoria o da un consulente del lavoro.

I debiti esattoriali in corso di rateizzazione, fino a quando il beneficio della dilazione non risulta decaduto (il che avviene in occasione del mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive) non danno luogo ad escussione coattiva del debito. Il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione, infatti, determina l’estinzione delle procedure esecutive eventualmente avviate in precedenza. Quindi, nell’ipotesi di rateizzazione del debito esattoriale, l’eventuale NASpI anticipata non verrebbe decurtata ex articolo 48 bis del DPR 602/1973.

L’ammontare del debito totale, la cui rateizzazione escluderebbe l’applicazione eventuale dell’articolo 48 bis del DPR 602/1973 all’indennità di disoccupazione NASpI anticipata (qualora questa superasse l’importo di cinquemila euro), è formato dai debiti iscritti a ruolo ed affidati al concessionario della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione – AdER, ex Equitalia).

Va, ancora una volta, ricordato che è in vigore la sospensione dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’articolo 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro.

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29 Luglio 2021 · Tullio Solinas

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