Pignoramento dello stipendio percepito dal dipendente obbligato agli alimenti per ex coniuge e figli
Sono separato con sentenza del tribunale dal 2016, devo alimenti alla mia ex per 400 euro mensili e 150 euro mensili a testa per i miei 4 figli: sono rimasto senza lavoro ma ho ripreso con assunzione a tempo indeterminato da circa un anno con busta paga di 900 euro mensili: possono effettuare dei pignoramenti da parte dell'agenzia delle entrate e finanziarie? ...
La normativa vigente (comma 415 legge stabilità 2016) prevede che il coniuge separato in stato di bisogno, che non sia in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli conviventi minori (o maggiorenni - ma se maggiorenni devono essere conviventi e portatori di handicap grave), qualora non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempimento del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del Tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo. Per essere considerato in stato di bisogno, il valore dell'indicatore ISEE (o dell'ISEE corrente in corso di validità) del coniuge separato, beneficiario dell'assegno di mantenimento, deve risultare inferiore o uguale a euro tremila. Tuttavia, quando dalla DSU ovvero dalla dichiarazione dei redditi del coniuge separato, beneficiario dell'assegno di mantenimento non versato dal coniuge obbligato, risulti che tra i redditi percepiti nel secondo anno solare precedente ...
Il codice civile stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto: tale norma deve essere interpretata nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo. Anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, é idoneo a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore. A fondamento dell'azione revocatoria ordinaria si richiede non già la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del ...