Azione revocatoria esperita dal coniuge beneficiario nei confronti del coniuge separato obbligato al mantenimento e inadempiente

Il codice civile stabilisce che l’azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto: tale norma deve essere interpretata nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l’inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo.

Anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, é idoneo a determinare, sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito, l’insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore.

A fondamento dell’azione revocatoria ordinaria si richiede non già la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito.

Il coniuge separato (o divorziato) che ottenga, in forza di provvedimento giudiziale, l’assegno di mantenimento (o quello divorzile), diventa creditore di un'obbligazione pecuniaria periodica, avente ad oggetto prestazioni autonome e distinte nel tempo e che, pertanto, si rendono esigibili alle rispettive scadenze (risultando liquide in base alla determinazione giudiziale dell'ammontare dell’assegno). Per l'’adempimento di tale credito, che trova fonte nella legge e insorgenza nel provvedimento del giudice, il debitore (il coniuge obbligato) è esposto con tutti i suoi beni.

Il diritto di credito che il coniuge separato (o divorziato) vanta nei confronti del coniuge obbligato al mantenimento è, nonostante il carattere periodico dell'obbligazione stessa, tutelabile con azione revocatoria.

L'ipoteca iscritta a favore del coniuge, separato (o divorziato), beneficiario dell'assegno di mantenimento o (divorzile), sul bene del coniuge separato (o divorziato) obbligato, non impedisce l'esercizio dell'azione revocatoria dal momento che l'ipoteca stessa non offre alcuna garanzia che il patrimonio del debitore non venga dismesso. Peraltro, l'idoneità del valore di iscrizione dell'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, andrebbe valutata con riferimento non al momento del compimento dell'atto dispositivo, ma in prospettiva futura, al fine di apprezzare la congruità della garanzia ipotecaria.

In caso di inadempienza il giudice, su istanza del coniuge separato (o divorziato) beneficiario dell'assegno di mantenimento (o di quello divorzile), può anche disporre il sequestro dei beni dell’obbligato: va ricordato, infatti, che l'azione revocatoria ordinaria costituisce strumento di tutela della conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore, ma non presuppone affatto l'inadempimento del debitore.

Così, in tema di azione revocatoria nei confronti del coniuge obbligato, si sono espressi i giudici della Corte di cassazione estensori della sentenza 5618/2017.

17 Aprile 2017 · Marzia Ciunfrini




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