Accordo scritto perfezionato con il de cuius su posticipo versamento dei canoni di locazione arretrati – Deve essere rispettato dagli eredi?


Eredità e successione, morosità per canoni di locazione





Qualche anno addietro, per problematiche riconosciute, sono stati concordemente sospesi dei pagamenti del canone affitto dell’appartamento da me condotto: l’accordo con i locatori (coniugi) prevedeva di saldarli appena avuta la disponibilità economica o al rilascio dell’immobile e nel frattempo di continuare al versamento dei canoni corrispondenti alla mensilità corrente. L’accordo è stato sulla parola giacché sempre stato irreprensibile nei pagamenti. Successivamente uno dei locatori è deceduto ed è rimasto attivo l’altro. Quest’ultimo, sotto la spinta dei due figli (anni oltre i 50) ha inviato una diffida ad adempiere con messa in mora ed interruzione dei termini prescrizionali. Chieste spiegazioni (ed emersa la spinta familiare), l’accordo stabilito in precedenza è stato messo per iscritto. Inizio gennaio 2021 anche l’ultimo locatore è deceduto; detti figli hanno subito, verbalmente, chiesto il versamento delle locazioni in sospeso cui uno di questi ha affermato che “con due mensilità arretrate il contratto è da ritenersi risolto”. Circa il versamento del canone mensile hanno consegnato a mano un foglio con le coordinate bancarie a loro intestato cui versarlo e senza nessun riferimento al conduttore, che lo ha accettato per conoscenza diretta dei detti figli. Il versamento di gennaio, infatti, è stato versato alle coordinate consegnate. E’ da precisare che, allo stato attuale, nessuno dei due è intestatario dell’immobile ma risulta ancora per metà il locatore deceduto. Ora, riservandomi una visura catastale per l’esatta intestazione dell’immobile, chiedo se si eredita anche una diffida con messa in mora e farla valere, sebbene ci sia un documento firmato e non essendo proprietari dell’immobile.

Se la scrittura privata sottoscritta con il secondo locatore superstite, poi deceduto anch’egli, è successiva alla diffida ad adempiere (versamento immediato dei canoni di locazione arretrati), essa deve essere sicuramente rispettata dagli eredi.

Tuttavia è da tener presente che in assenza di testamento, il coniuge superstite con cui è stato stipulato l’accordo transattivo dovrebbe risultare proprietario solo dei 2/3 dell’appartamento affittato e solo dei 2/3 dei canoni arretrati poteva disporre (indipendentemente dall’aggiornamento della documentazione catastale).

In pratica, se i figli eredi dei precedenti locatori si impuntano, lei, comunque, dovrebbe essere obbligato a versare subito almeno un terzo del canoni arretrati, oggetto della scrittura privata.

6 Febbraio 2021 · Piero Ciottoli


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo Forum – Cartelle esattoriali multe e tasse » Accordo scritto perfezionato con il de cuius su posticipo versamento dei canoni di locazione arretrati – Deve essere rispettato dagli eredi?. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.