Contratto di locazione – Ritardo nel pagamento dei canoni alla scadenza


Il canone di locazione deve essere versato entro il termine indicato nel contratto, anche se il conduttore riceve in ritardo, da terzi, il proprio reddito





Ho una situazione inerente la locazione di un immobile abitativo con contratto di quattro anni e tacitamente rinnovatosi negli anni: nel 2017 per problematiche personali riconosciute valide anche dai locatori, coniugi cointestatari, mi venne consentito si saltare le mensilità in difficoltà e versare quelle successive e corrispondenti al mese dell’affitto per poi sistemarle. L’accordo avvenne verbalmente ossia solo sulla parola. Tutto ciò è sempre stato rispettato. Poi uno dei locatori (coniuge marito) è deceduto. In gennaio 2019 mi è pervenuta una diffida e messa in mora con interruzione dei termini prescrizionali affermando che il sottoscritto non versava i canoni indicati e raggruppati in unica cifra, senza riferimento alle mensilità contestate e facendo intendere che l’omesso pagamento era sino alla data della diffida. Nella realtà, però, questo non è veritiero poiché esistono ricevute dimostranti tutti i versamenti eccetto quelli in sospeso del 2017. Chiesti chiarimenti al locatore venne concordato e messo per iscritto sulla lettera di risposta alla diffida che il sottoscritto regolarizzasse le pendenti mensilità prima del rilascio dell’immobile; ossia qualora di propria volontà lo rilasciasse. Nel 2020 a seguito pandemia covid-19 i pagamenti delle pensioni da parte di Poste Italiane cui il sottoscritto è correntista con accreditato pensione in c/c, sono stati anticipati al 26 del mese: 26 aprile per quella di maggio ecc. Con questa procedura il sottoscritto si è trovato a pagare il mese corrente con la pensione del mese successivo; pertanto è rimasto indietro di qualche mensilità. Esposta la problematica al locatore, uno dei due figli facente veci ufficiose del locatore, affermò che non c’erano problematiche in proposito. Inizio gennaio 2021 anche l’altro locatore è deceduto. Uno dei due figli, quello suddetto, mi consegnò un foglio firmato da lui e l’altro figlio contenete l’Iban cui versare le mensilità affitto. Pertanto dal 26 gennaio (con la pensione di febbraio) veniva pagato il canone affitto: l’affitto è corrispondente al mese del pagamento solo posticipato di una decina di giorni alla data contrattuale; così per le altre mensilità. Poiché la scadenza del contratto è al 31 ottobre 2021, ed entro il 30 aprile 2021 ossia sei mesi prima della scadenza non ho ricevuto nessuna comunicazione, il quesito che vorrei porre è questo: ‘sebbene non è avvenuta nessuna comunicazione di cessata locazione entro i sei mesi; i due fratelli eredi possono in forza alle mensilità pendenti del 2017, sebbene ci sia un accordo scritto, esercitare la diffida e messa in mora del genitore locatore? Possono aggiungere anche le mensilità del fine 2020 rimaste indietro causa variazione pagamenti pensioni? Possono affermare che i pagamenti effettuati al 26 di ogni mese anziché entro il 10 contrattuale costituiscono ritardi?’ Grato per un luminoso parere.

Il canone di locazione al locatore deve essere versato dal conduttore entro il termine indicato nel contratto, indipendentemente dai ritardi con cui il conduttore stesso possa ricevere il reddito da lavoro o da pensione.

Pertanto, i pagamenti effettuati entro il 26 di ogni mese anzichè entro il 10 integrano inadempimenti contrattuali del locatore.

Tutto il resto è irrilevante.

19 Maggio 2021 · Marzia Ciunfrini


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