Accettazione con beneficio di inventario e legge fallimentare

Accettazione eredità con beneficio inventario, debiti ed eredità, eredità e successione












L’ Articolo 12 della Legge fallimentare recita: “Se l’imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d’inventario”.

Mio padre è appena stato dichiarato fallito. L’articolo di cui sopra significa che se, alla sua morte, dovessi accettare con beneficio di inventario risponderei ai creditori di mio padre anche con i miei beni?

La procedura fallimentare è sostanzialmente finalizzata all’accertamento del passivo del fallito, alla liquidazione dell’attivo (che mira alla monetizzazione dei beni ricompresi nel patrimonio del fallito) nonchè al riparto dell’attivo (fase in cui le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo vengono distribuite ai creditori). E’ evidente che se il fallito muore nel corso della procedura fallimentare, agli eredi che abbiano accettato l’eredità e a quelli che abbiano accettato l’eredità con beneficio d’inventario vengono trasferiti sia l’attivo che i debiti del de cuius e diventano, pertanto convenuti nella procedura fallimentare, o in termine tecnico soggetti legittimati passivi. Insomma, gli eredi del fallito diventano, con il decesso del fallito, la controparte del curatore fallimentare per la liquidazione dell’attivo. Gli eredi puri e semplici continueranno a rispondere illimitatamente degli eventuali debiti residuali alla procedura fallimentare, mentre gli eredi con beneficio di inventario non potranno essere chiamati a rispondere dei debiti residuali, dal momento che saranno stati già escussi limitatamente ai beni del fallito ricevuti in eredità e posti in liquidazione nel corso della procedura fallimentare.

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29 Gennaio 2019 · Simone di Saintjust