Dichiarazione dei redditi con 730 e debito IRPEF rateizzato – Termini di versamento dell’imposta dovuta


Entro il 30 novembre 2023 i contribuenti che hanno presentato modello 730/2023 (redditi 2022) devono pagare, mediante rateizzazione, l'imposta dovuta





Nel settembre del 2022 ho cambiato posto di lavoro di conseguenza, avendo 2 CU per il 2022, mi era d’obbligo fare il 730: nonostante che in fase di assunzione nel modulo per le detrazioni IRPEF preposto dall’azienda avevo richiesto di applicare l’aliquota massima tenendo conto della retribuzione percepita col precedente lavoro e presentato il CU provvisorio 2022, mi sono ritrovato con un conguaglio negativo a debito di circa 900 euro, circa 400 euro per recupero del bonus “ex Renzi” non spettante, i rimanenti per IRPEF e imposte comunali e regionali.

Quindi deduco che l’amministrazione della nuova azienda non abbia tenuto conto della mia scelta e mi abbia applicato le aliquote IRPEF come se avessi iniziato a lavorare a settembre, altrimenti non mi spiego perché ho dovuto restituire 400 euro di bonus non spettante.

Ho deciso di rateizzare il debito in 5 rate il massimo consentito dal sistema e di fare addebitare al sostituto d’imposta gli importi nel cedolini, che secondo i miei conti, con inizio a luglio e fine a novembre, ma con il cedolino di questo mese, quindi riferito alla retribuzione di ottobre, mi sono ritrovato le rate del recupero IRPEF raddoppiate, la spiegazione dell’amministrazione è stata che ottobre è l’ultimo mese utile per poi fare il pagamento dell’IRPEF, perché se la quinta e ultima rata fosse trattenuta con il cedolino di dicembre, quindi retribuzione di novembre, si andrebbe fuori tempo massimo.

Per esperienza pregressa, c’è qualcosa che non mi torna, è la prima volta che mi vedo sommare la 4 e la 5 rata del recupero IRPEF per conguaglio del 730. Voi cosa ne pensate?

Nel mese di novembre (ovvero entro il 30 novembre 2023, nella fattispecie) viene effettuata la trattenuta da parte del datore di lavoro delle somme dovute dal lavoratore dipendente a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef.

Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell’anno 2024 dovrebbero ridursi) oppure che non sia effettuata, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.

In pratica, i contribuenti con modello 730/2023 a debito possono pagare mediante rateizzazione delle somme dovute. La prima scadenza da tenere a mente è fissata al 30 giugno, mentre per l’ultima delle rate bisognerà rispettare il termine improrogabile del 30 novembre.

Probabilmente, nelle esperienze pregresse, il pagamento delle competenze stipendiali del mese di novembre (veniva regolato entro il 30 del mese di novembre (il 27 novembre ad esempio) e non nei primi giorni di dicembre come avviene attualmente: quindi l’ ultima rata dell’IRPEF dovuta e rateizzata deve essere adesso regolata col cedolino in pagamento nei primi giorni di novembre (quello relativo al mese di ottobre).

5 Novembre 2023 · Giorgio Valli


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