Il concetto giuridico di comoda divisibilità di un immobile

Il concetto di comoda divisibilità di un immobile (detenuto in comproprietà o in comunione fra più soggetti) a cui fa riferimento il codice civile (articolo 720) postula, sotto l’aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l’aspetto economico funzionale, che la divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell’intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso.

In materia di divisione giudiziale, la non comoda divisibilità di un immobile, può ritenersi legittimamente sussistente solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti, costituiti dall'irrealizzabilità del frazionamento dell’immobile, o dalla sua realizzabilità a pena di notevole deprezzamento, o dall'impossibilita’ di formare in concreto porzioni suscettibili di autonomo e libero godimento, tenuto conto dell’usuale destinazione e della pregressa utilizzazione del bene stesso.

E' quanto hanno sostenuto i giudici della Corte di cassazione redigendo la sentenza 14343/16.

4 Agosto 2016 · Roberto Petrella




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2 risposte a “Il concetto giuridico di comoda divisibilità di un immobile”

  1. Anonimo ha detto:

    Buongiorno, il mio ex, proprietario al 50% della casa coniugale, ha avuto in’ ipoteca da parte di equitalia per la sua quota di casa. Adesso vuole donare la sua quota ai 2 figli così che essendo prima casa per entrambi non possa essere posta in vendita coatta. La mia quota risulta libera e vorrei liberarmi da tutto questo inghippo per acquistare nuova casa. La casa è una villa singola di 2 piani e non credo sia divisibile con una spesa inferiore ai 100.00€ e opere murarie. Come uscirne fuori senza che la casa venga messa all’asta che prenderei meno del suo valore?

    • La soluzione per evitare una vendita all’asta mi sembra sia stata trovata dal suo ex: se i proprietari (i due figli) anche al 50% non posseggono altre case e vi stabiliscono residenza (anche uno solo di essi), la casa non può essere messa all’asta. Per liberarsene deve trovare un accordo con il suo ex, dal momento che non credo sia facile trovare un acquirente, sul libero mercato, disposto ad acquistare il 50% di un immobile già occupato. Per quello che può interessare, comunque, l’ipoteca non grava sulla sua metà, e quindi può liberarsi senza problemi (se ci riesce) della quota del 50% di proprietà del villino (trattandosi di immobile occupato, non ricaverà certamente di più di quanto otterrebbe all’asta con immobile libero dal debitore o dai suoi figli).

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