Eredità di Immobili indivisibili o non comodamente divisibili

Nell'ipotesi di non comoda divisibilità di beni immobili compresi nell'eredita (la cui divisione, cioè, comporterebbe costi eccessivi non sostenibili dagli eredi oppure un deprezzamento del valore complessivo dell'immobile diviso rispetto al valore dell'immobile indiviso), è consentito che venga assegnato (in comunione ordinaria) ad alcuni coeredi, che ne facciano unitamente domanda, un cespite comodamente separabile dagli altri e rientrante nella loro quota congiunta, ancorché gli altri coeredi si oppongano, in quanto l'attribuzione a più coeredi di un unico cespite indiviso è possibile solo se vi sia la richiesta congiunta.

In tema di divisione ereditaria, cioè, il giudice, ai sensi dell'articolo 720 del codice civile, può attribuire, per l'intero, un bene non comodamente divisibile, non solo nella porzione del coerede con quota maggiore, ma anche nelle porzioni di più coeredi che tendano a rimanere in comunione ordinaria, come titolari della maggioranza delle quote.

Infatti, se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento non sia possibile, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente (in comunione ordinaria) l'attribuzione.

Se nessuno dei coeredi è disposto all'assegnazione dell'intero immobile non comodamente divisibile, nemmeno in comunione ordinaria con altri coeredi, si dà luogo alla vendita all'incanto.

Queste le conclusioni a cui sono giunti i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 8233/2019.

27 Marzo 2019 · Patrizio Oliva


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