Comunicazione dati conducente – non obbligatoria se la multa è notificata oltre il termine dei 90 giorni

Quando non c'è contestazione immediata della multa e l'infrazione commessa è sanzionata con la decurtazione dei punti patente, il verbale viene notificato  al proprietario del veicolo il quale ha l’obbligo,  entro 60 giorni dalla notifica, di comunicare  i dati dell'effettivo trasgressore per poter procedere nei suoi confronti.

La mancata comunicazione dei dati del conducente che ha commesso l'infrazione, comporta una ulteriore sanzione pecuniaria che va dai 369 euro fino a raggiungere, in casi di recidiva, l'importo di 1.

075 euro.

Contemporaneamente, però,  quando non c'è contestazione immediata, la multa deve essere notificata entro 90 giorni dalla data di accertamento dell'infrazione,  così come disposto dall'articolo 201, comma 1 del codice della strada.

La domanda è: cosa accade in caso di omissione della notifica del verbale, per quanto attiene l'obbligo di comunicazione dei dati del conducente al momento dell'infrazione?

Con una recente sentenza (la numero 11185 del 20 maggio 2011) la Corte di Cassazione  ha fornito una risposta:  qualora i l’amministrazione abbia omesso di notificare la multa nel  termine di 90 giorni,  il proprietario del veicolo  non è più vincolato a comunicare i dati dell'effettivo conducente, anche se il proprietario stesso non ha inteso proporre opposizione  al primo verbale.  Deve però essere impugnato il  verbale relativo alla contestazione della mancata comunicazione degli estremi del conducente.

La ratio della decisione  è insita, spiegano i giudici,  nella considerazione che lo sforzo mnemonico per ricordare chi fosse alla guida del mezzo al momento dell'infrazione può essere imposto al titolare del veicolo  solo entro tempi ragionevoli dettati dal buon senso e ritenuti congrui con il limite dei 90 giorni previsto per la notifica del verbale.   Pertanto, l’obbligo del proprietario della comunicazione entro 60 giorni dalla notifica del verbale di contestazione può scattare solo se c’è stata la notifica tempestiva di tale verbale.

20 Ottobre 2011 · Ludmilla Karadzic





Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!