Coesistenza fra pignoramento stipendio e cessione del quinto – calcolo delle quote pignorabili e cedibili

Quando cessione del quinto dello stipendio o della pensione coesistono con un pignoramento

Cosa succede quando pignoramento dello stipendio e cessione del quinto si cumulano. Come si calcola la quota pignorabile quando il pignoramento dello stipendio è successivo ad una cessione del quinto. Le regole per determinare la quota cedibile che si applicano nel caso in cui, invece, la cessione del quinto dello stipendio segue un pignoramento già subito.

La cessione del quinto dello stipendio è una particolare forma di prestito personale, il cui rimborso avviene attraverso l'addebito della rata sulla busta paga o pensione.

Dal 1° gennaio 2005 per i dipendenti è possibile contrarre prestiti da estinguersi con cessioni di quote dello stipendio entro il limite di 1/5 dello stesso, con obbligo di garantire il rischio con la stipula di una assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego nel caso di cessazione o riduzione dello stipendio.

Le condizioni che devono sussistere per la cessione del quinto sono:

  1. Le cessione non sia superiore al quinto;
  2. Abbia durata non superiore a 10 anni;
  3. I dipendenti siano addetti a servizi di carattere permanente;
  4. Siano muniti di stipendio o salario fisso continuativo;
  5. Per i lavoratori a tempo determinato la durata non può eccedere il periodo di tempo che intercorre dal momento della stipula fino alla fine del contratto a termine;
  6. Il TFR è cedibile per intero;

Pignoramento o sequestrabilità di stipendi e pensioni

Il quadro complessivo della questione relativa alla pignorabilità dei crediti da lavoro dei dipendenti pubblici e dei lavoratori privati, quale emerge dai ripetuti interventi del giudice costituzionale è il seguente:

a) gli stipendi, salari, pensioni, indennità di  fine rapporto, assegni di quiescenza, indennità integrativa speciale ecc., possono essere pignorati, per causa di alimenti, previo decreto di autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato, entro la misura di un terzo;

b) stipendi e pensioni possono essere pignorati, fino alla misura di un quinto e senza preventiva autorizzazione del giudice (pignoramento esattoriale) per debiti verso lo Stato e verso gli altri enti, aziende ecc., derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro, nonché, relativamente ai pensionati I.N.P.S., per debiti derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall'istituto stesso, ovvero da omissioni contributive;

c) sempre i crediti sopra menzionati, e quindi anche quelli da pensione, possono essere pignorati, fino alla concorrenza di un quinto, per tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, facenti carico, fin dall'origine, all'impiegato o salariato;

d) entro la stessa misura di un quinto possono essere pignorati o sequestrati tutti gli stipendi, salari, pensioni, retribuzioni derivanti dalla prestazione di attività lavorativa dei dipendenti pubblici o privati, per ogni credito vantato nei confronti di costoro;

e) la misura della quota pignorabile va determinata al netto delle ritenute di legge;

f) nel caso in cui concorrano crediti “alimentari”,  crediti “qualificati” (verso Stato, Regioni, Province, Comuni), cessioni e deleghe del quinto (esistenti prima del pignoramento), gli  stipendi e le pensioni, al netto delle ritenute di legge, possono essere pignorati fino alla metà.

g) per le pensioni  la parte necessariamente destinata a soddisfare le esigenze minime di vita (minimo vitale) resta sottratta ad ogni pretesa esecutiva. A meno che il debito non riguardi alimenti dovuti per legge  o creditori “qualificati” (Stato, Regioni, Province, Comuni).

E’ comunque il Giudice dell'esecuzione a stabilire, anche sulla scorta della dichiarazione resa dal datore di lavoro, la somma che il datore di lavoro dovrà trattenere e versare al creditore pignorante e le relative modalità di versamento fino all'estinzione del pignoramento e nel rispetto dei limiti così  come disciplinati dall'Articolo 545 del Codice di Procedura Civile.

Cumulo tra cessione e pignoramento - Pignoramento seguito da cessione

In presenza di un pignoramento, la cessione della retribuzione - fermo restando il limite del quinto - non può eccedere la differenza tra 2/5 della retribuzione (al netto delle trattenute) e la quota colpita da pignoramento. Esempio: Se lo stipendio è pari a 100 ed è intervenuto un pignoramento pari a 20 (1/5), la quota di retribuzione cedibile è pari alla differenza tra 40 (2/5 di 100) e la quota pignorata (20), ossia sarà pari a 20 (articolo 68, comma 1, DPR 180/1950).

Cumulo tra cessione e pignoramento - Cessione seguita da pignoramento

Qualora un lavoratore abbia effettuato una cessione dello stipendio, i successivi pignoramenti sono consentiti solo per la differenza tra la metà dello stipendio e la quota già ceduta dal lavoratore. Esempio: se lo stipendio è pari a 100 e vi è stata una cessione pari a 20 (1/5), il pignoramento potrà essere eseguito non oltre la differenza tra la metà dello stipendio (50) e la quota ceduta (20), ossia non oltre 30, ma sempre fermi i limiti della norma e pertanto si potrà arrivare a 30 solo nel caso di crediti alimentari ovvero nel caso di concorso tra crediti alimentari e crediti di altra natura (articolo 68, comma 2, DPR 180/1950).

Liberamente tratto da un articolo di Michele Ianiri - Confartigianato Ravenna

Riferimenti normativi legge 180/1950 ed in particolare l'articolo 2 nonché l'articolo 60 commi primo e secondo.

16 Giugno 2011 · Rosaria Proietti


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