Cessione del quinto per uno stipendio gravato da pignoramento


Cessione del quinto, coesistenza fra cessione del quinto e pignoramento





Quando preesiste un pignoramento, la cessione della retribuzione non può eccedere la differenza tra i 2/5 della retribuzione (al netto delle trattenute) e la quota colpita dal pignoramento.

Se sullo stipendio grava anche un assegno di mantenimento, quest’ultimo deve essere considerato?

Es: stipendio netto 3.000,00, assegno di mantenimento 500,00, pignoramento 600,00

La quota cedibile per la cessione del quinto è calcolata cosi: 1.200,00 (2/5 di 3.000,00) meno 500,00 assegno mantenimento, meno 600,00 pignoramento; quota cedibili per la cessione quinto 100,00. È corretto?

Gli impiegati e salariati lavoratori dipendenti, con contratto a tempo indeterminato, possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell’ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni (articolo 5, comma 1, Decreto Presidente Repubblica 180/1950).

L’articolo 68 del citato DPR ci spiega poi che quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione non può essere effettuata se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio valutato al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti. Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio (valutato al netto delle ritenute di legge) e la quota ceduta.

Nella situazione proposta, afferente una cessione del quinto chiesta su uno stipendio già gravato da pregresso prelievo per pignoramento, la quota cedibile per la cessione del quinto è data da 1.200 (2/5 di 3.000) – 600 = 600 euro.

In pratica, la somma, della rata di rimborso del prestito dietro cessione del quinto e l’importo di prelievo per pignoramento, non deve superare il 40% dello stipendio al netto degli oneri fiscali e contributivi.

Il credito alimentare di 500 euro, se non ha dato luogo ad un pignoramento per inadempimento, non rientra nel calcolo; così come non rientrerebbero la quota impegnata per il rimborso di un prestito (senza cessione) liberamente perfezionato dal lavoratore e/o la rata mensile per il rimborso di un mutuo ipotecario.

28 Giugno 2019 · Tullio Solinas


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!




Cosa stai leggendo - Consulenza gratuita

Stai leggendo Forum – Debiti e recupero crediti » Cessione del quinto per uno stipendio gravato da pignoramento. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.

.