sentenze e ordinanze della Corte di cassazione in tema di separazione e divorzio - assegnazione casa e assegno di mantenimento coniuge separato o divorziato


L’assegno di mantenimento non può essere rapportato al reddito di locazione dell’immobile, gravato da mutuo ipotecario, di proprietà del coniuge obbligato

5 Novembre 2015 - Roberto Petrella


L'assegnazione della casa familiare, rispondendo all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell'immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità. L'incremento dell'assegno di mantenimento non può essere rapportato al reddito locativo presuntivo dell'immobile di proprietà del coniuge obbligato se tale immobile è gravato da ipoteca volontaria a garanzia di un mutuo. Inoltre, quando sarà estinto il debito rappresentato dal mutuo con garanzia gravante sull'immobile, tale reddito presunto potrà integrare quello personale e della nuova famiglia del coniuge obbligato. Questi i principi formulati dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 22581/15. [ ... leggi tutto » ]


Revisione dell’importo relativo all’assegno divorzile

26 Ottobre 2015 - Carla Benvenuto


Con la sentenza che pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudice, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti gli elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno divorzile quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La determinazione dell'assegno divorzile va effettuata verificando, da un lato, l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge beneficiario e tenendo conto, dall'altro lato, che l'accertamento del diritto all'emolumento non deve essere effettuatolimitandosi a prendere in esame le condizioni economiche del coniuge economicamente più debole, essendo necessario mettere a confronto le rispettive potenzialità economiche, intese non solo come disponibilità attuali di beni ed introiti, ma anche come attitudini [ ... leggi tutto » ]


L’assegno divorzile deve continuare a rendere possibili lo shopping i viaggi e le cene che l’ex coniuge effettuava in costanza di matrimonio

24 Ottobre 2015 - Chiara Nicolai


Incombe sempre al marito l'onere di provare che la moglie avrebbe la possibilità concreta di esercitare un'attività lavorativa a lei confacente e tale da consentire il raggiungimento non già della mera autosufficienza economica, ma di un tenore di vita sostanzialmente non diverso rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio. L'assegno divorzile accordato in favore dell'ex coniuge deve essere sufficiente a coprire le consistenti spese per vestiario, per viaggi, cene ed altro che mediamente sono state effettuate nel corso del matrimonio. Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 21670/15. [ ... leggi tutto » ]


Separazione personale di coniugi senza figli – la revoca dell’assegnazione della casa coniugale può comportare l’aumento dell’assegno di mantenimento

15 Ottobre 2015 - Carla Benvenuto


L'assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti. Il giudice deve determinare la misura dell'assegno in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato, mentre l'assegnazione della casa familiare è finalizzata unicamente alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente dell'assegno. Tuttavia, allorché venga revocata la concessione del diritto di abitazione nella casa coniugale (ad esempio, stante la mancanza di figli della coppia), è necessario valutare, una volta in tal modo modificato l'equilibrio originariamente stabilito fra le parti e venuta meno una delle poste attive in favore di un coniuge, se sia ancora congrua la misura dell'assegno di mantenimento originariamente disposto. Le considerazioni appena riportate emergono dalla lettura della sentenza 19193/15 della Corte di cassazione. [ ... leggi tutto » ]


Revisione dell’assegno divorzile – per ottenerla non è sufficiente l’intervenuto pensionamento dell’obbligato

5 Ottobre 2015 - Piero Ciottoli


In sede di revisione dell'assegno di divorzio, il giudice non può procedere ad una nuova od autonoma valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno divorzile, ma, nel pieno rispetto della valutazione espressa al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto, adeguando l'importo od escludendo l'assegno in relazione alla nuova situazione patrimoniale. I giustificati motivi indicati dalla legge sul divorzio per la revisione dell'assegno di mantenimento vanno ricollegati a circostanze sopravvenute e non, ad esempio (come richiesto dall'obbligato nel caso specifico esaminato dai giudici di legittimità), alla breve durata del matrimonio fra le parti. L'intervenuto pensionamento del coniuge obbligato e la conseguente ulteriore impossibilità a svolgere lavoro straordinario non possono automaticamente comportare la revisione dell'assegno divorzile se non accompagnati dall'indicazione del reddito percepito nell'anno del divorzio e di quello percepito nel momento in cui si chiede la revisione dell'assegno divorzile. [ ... leggi tutto » ]