L’assegno di mantenimento non può essere rapportato al reddito di locazione dell’immobile, gravato da mutuo ipotecario, di proprietà del coniuge obbligato

L'assegnazione della casa familiare, rispondendo all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell'immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità.

L'incremento dell'assegno di mantenimento non può essere rapportato al reddito locativo presuntivo dell'immobile di proprietà del coniuge obbligato se tale immobile è gravato da ipoteca volontaria a garanzia di un mutuo.

Inoltre, quando sarà estinto il debito rappresentato dal mutuo con garanzia gravante sull'immobile, tale reddito presunto potrà integrare quello personale e della nuova famiglia del coniuge obbligato.

Questi i principi formulati dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 22581/15.

5 Novembre 2015 · Roberto Petrella




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