consigli e tutela del debitore – sovraindebitamento garanzie e fideiussioni – responsabilità patrimoniale » mini guide


Il debitore può di nuovo accedere ai benefici previsti dalla procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012 salva suicidi) anche se nell’ultimo quinquennio è stata dichiarata inammissibile una sua precedente istanza

29 Novembre 2018 - Lilla De Angelis


La normativa vigente (articoli 7 e 11 della legge 3/2012 - salva suicidi) prevede un divieto di riproposizione della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento per un periodo di cinque anni ed è finalizzata ad evitare condotte generatrici di ripetute esposizioni debitorie a cui far fronte con un sistematico ricorso alla legge citata. Tuttavia, la norma deve essere intesa come volta a precludere la presentazione di una nuova domanda nel caso in cui il debitore, nei cinque anni precedenti la domanda, abbia beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura. Pertanto, in presenza di un provvedimento che abbia dichiarato inammissibile la domanda per carenza dei necessari presupposti, il debitore ben può presentare una nuova domanda senza dover attendere il decorso dei cinque anni previsti dalla norma sopra richiamata. In tal senso hanno deciso i giudici della Corte di cassazione con ordinanza 30534/2018. [ ... leggi tutto » ]


Accettazione con beneficio di inventario – veicolo ereditato gravato da fermo amministrativo e altre casistiche particolari

1 Settembre 2018 - Annapaola Ferri


Ho ricevuto una richiesta di pagamento per il bollo su una moto con fermo amministrativo. Il bollo in sé è dovuto in quanto dal 2017 si paga il bollo anche su veicoli con fermo. La mia domanda è: la richiesta è arrivata a nome di mio padre, intestatario della moto, deceduto a gennaio del 2015. il bollo è richiesto per il periodo da febbraio 2015 a gennaio 2016. Avendo io fatto l'accettazione con beneficio di inventario come mi devo regolare di fronte a un debito successivo alla morte? L'accettazione con beneficio di inventario prevede sia la possibilità di rinunciare o accettare all'eredita: prima viene redatto l'inventario poi si accetta o rinuncia. Nel primo caso si chiama appunto accettazione con beneficio di inventario, l'eredita è accettata ma viene distinto il patrimonio del de cuius da quello dell'erede: quest'ultimo non può essere attaccato dai creditori nei suoi beni personali dai creditori ma [ ... leggi tutto » ]


Prelevare l’intero saldo del conto corrente cointestato con il defunto non configura necessariamente accettazione tacita dell’eredità

24 Febbraio 2018 - Carla Benvenuto


Nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati dal secondo comma dell'articolo 1298 del codice civile, in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente. Ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo. Pertanto, il prelevamento anche dell'intera giacenza del conto corrente a firma disgiunta, da parte di un cointestatario del defunto, non può ritenersi automaticamente effettuato nella qualità di erede, potendo compiersi anche quale mero cointestatario, titolare di poteri disgiunti verso la banca del tutto avulsi rispetto al contesto dell'apertura della successione. A meno che, chi agisce in giudizio contro il cointestatario. per vedere riconosciuta l'accettazione tacita dell'eredità da parte [ ... leggi tutto » ]


Non vi è accettazione tacita dell’eredità se il chiamato adempie ad un obbligo del defunto con denaro proprio e non con quello prelevato dall’asse ereditario

24 Febbraio 2018 - Carla Benvenuto


In tema di successioni per causa di morte, il pagamento del debito del defunto ad opera del chiamato all'eredità con danaro prelevato dall'asse ereditario, a differenza di un mero adempimento dallo stesso eseguito con denaro proprio, configura un'accettazione tacita, non potendosi estinguere un debito ereditario se non da colui che agisce quale erede. Per eccepire l'accettazione tacita dell'eredità, è quindi necessario che sia fornita la prova che il pagamento sia stato effettuato con danaro prelevato dall'asse ereditario, mentre nel caso in cui il chiamato adempia al debito ereditario con denaro proprio, quest’ultimo non può ritenersi per ciò stesso che abbia accettato l'eredità. Infatti, la norma che legittima qualsiasi terzo all'adempimento del debito altrui (art. 1180 del codice civile) esclude che si tratti di un atto che il chiamato non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede previsto dall'articolo 476 del medesimo codice per sancire l'accettazione tacita [ ... leggi tutto » ]


Ciascun coerede può prelevare la quota di giacenza nel conto corrente del de cuius proporzionale a quella ereditaria » la banca non può opporre il mancato consenso degli altri coeredi.

26 Dicembre 2017 - Simonetta Folliero


L'ordinanza 27417/2017 della Corte di cassazione ha stabilito che ciascun coerede può agire nei confronti del debitore del de cuius per la riscossione della quota proporzionale a quella ereditaria vantata, senza la necessità del coinvolgimento degli altri coeredi, e soprattutto senza che venga in alcun modo precisato che l'iniziativa del coerede sia ammessa solo allorquando avvenga nell'interesse della comunione. Ora, atteso che la banca con cui il de cuius intrattiene, al momento della morte, un rapporto di conto corrente, o in conto titoli, è debitrice del defunto, ne discende che ciascun coerede può prelevare la quota di giacenza in conto corrente del defunto proporzionale a quella ereditaria e/o disinvestire i titoli, senza che la banca possa opporre il mancato consenso degli altri coeredi. [ ... leggi tutto » ]